Art. 4. Rimborso spese 1. Alla liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute dalla provincia di Brescia in attuazione delle funzioni delegate di cui all'Art. 2 si provvede con decreto del dirigente competente per materia, ai sensi dell'Art. 14 della legge regionale n. 28/1992 e della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale).