Art. 4.
                           Rimborso spese
    1.  Alla  liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute dalla
provincia  di  Brescia  in  attuazione delle funzioni delegate di cui
all'Art.  2  si  provvede  con  decreto  del dirigente competente per
materia,  ai  sensi  dell'Art.  14 della legge regionale n. 28/1992 e
della  legge  regionale  23 luglio  1996,  n.  16  (ordinamento della
struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale).