(Pubblicata  nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
                Lombardia n. 41 dell'11 ottobre 2002)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:

                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'
    1.  La Regione riconosce il valore dello sport quale strumento di
formazione   della   persona,   di   socializzazione,   di  benessere
individuale  e collettivo, di incontro e di conoscenza tra soggetti e
collettivita', nonche' di miglioramento degli stili di vita.
    2.  La  Regione  favorisce  la  pratica  delle  attivita' motorie
sportivo-ricreative   sotto   il   profilo  della  funzione  sociale,
dell'educazione  e  della formazione della persona, della prevenzione
di  malattie  e  disturbi  fisici  e  della  tutela  della salute dei
cittadini,  dello sviluppo delle relazioni sociali, del miglioramento
degli stili di vita e del conseguente impulso all'economia.
    3.  La Regione persegue gli obiettivi della politica sportiva per
tutti i cittadini mediante:
      a) il  coordinamento  degli  interventi  per  il  benessere dei
cittadini,  per  la  diffusione  della  cultura  della  pratica delle
attivita' fisico-motorie;
      b) l'equilibrata  distribuzione  e la congruita' degli impianti
sportivi  e  degli  spazi  aperti  al fine di garantire a ciascuno la
possibilita'   di  partecipare  ad  attivita'  fisico-motorie  in  un
ambiente sicuro e sano;
      c) la promozione diretta e indiretta di iniziative sportive;
      d) il   sostegno   culturale,   tecnico   e   finanziario  allo
svolgimento  di attivita' sportive e alla realizzazione di impianti e
servizi.
    4. La Regione favorisce:
      a) la  promozione e la diffusione delle attivita' ed iniziative
sportive  e  motorie  rivolte  a  tutte le categorie di utenti, anche
mediante  la  predisposizione ed attuazione di progetti ed interventi
specifici;
      b) la  realizzazione delle infrastrutture, degli impianti e dei
servizi  sportivi  a  favore della collettivita', tenendo conto della
sostenibilita'    ambientale    dei   medesimi   e   dello   sviluppo
socio-economico del territorio;
      c) la   riqualificazione  delle  strutture  sportive  esistenti
pubbliche  e  private,  anche  definendo  standard  strutturali  e di
gestione,   distinguendo   la   pratica   agonistica  da  quella  non
agonistica, per la quale vengono riservate attenzioni specifiche;
      d) l'incentivazione,   in  collaborazione  con  le  istituzioni
scolastiche, della diffusione delle attivita' sportive anche mediante
l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico,
nonche' dell'esercizio di pratiche sportive diversificate negli orari
destinati all'educazione fisica;
      e) lo  sviluppo  qualitativo delle attivita' delle federazioni,
delle   associazioni   sportive   dilettantistiche,   degli  enti  di
promozione  sportiva,  delle societa' e circoli senza scopo di lucro,
dei  centri  di  aggregazione  giovanile  e degli oratori, cosi' come
identificati  dalla legge regionale 23 novembre 2001, n. 22 (Azioni a
sostegno  e valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta
dalle  parrocchie  mediante  gli  oratori),  per  l'organizzazione di
attivita' sportive, amatoriali e dilettantistiche;
      f) l'incremento  ed  il  funzionamento dei centri di avviamento
allo  sport,  al  fine  di consentire un efficace avvio della pratica
sportiva dei giovani;
      g) la   formazione,   la   specializzazione  e  l'aggiornamento
professionale   dei   dirigenti,  dei  tecnici,  degli  operatori  ed
animatori  sportivi, ai fini di un ottimale esercizio delle attivita'
sportive  ed  una maggior  tutela  della sicurezza e della salute dei
praticanti;
      h) la  divulgazione  della  storia  e  dei valori dello sport e
della  coltura  olimpica,  in collaborazione con il Comitato olimpico
nazionale   italiano   (CONI),   anche   mediante   la  redazione  di
pubblicazioni,   l'organizzazione   di  manifestazioni  culturali  ed
esposizioni   divulgative   promozionali   in   tema   di   sport   e
l'incentivazione  alla diffusione dell'attivita' giovanile attraverso
programmi televisivi regionali;
      i) l'organizzazione   e   la  partecipazione  a  manifestazioni
sportive  significative o ad eventi sportivi di particolare rilevanza
regionale,  anche  in  collaborazione  con  altri  Paesi  dell'Unione
europea (UE);
      j) gli  scambi di esperienze e di collaborazione promossi dalle
comunita' di lavoro dell'arco alpino, nonche' da Paesi dell'UE, anche
organizzando stages per giovani ed operatori sportivi;
      k) il rispetto delle tradizioni e vocazioni territoriali locali
in campo sportito;
      l) la   diffusione   dello  strumento  della  sponsorizzazione,
sostenendo  eventi e manifestazioni sportive di minore notorieta', al
fine  di  attrarre  il  contributo dell'imprenditoria in favore della
scuola e delle societa' ed associazioni sportive;
      m) l'incentivazione di iniziative che promuovano nel con- tempo
sia   un  alto  grado  di  impegno  sportivo-agonistico,  sia  metodi
sperimentali  di  insegnamento  didattico-educativo  finalizzati allo
sviluppo armonico e completo della personalita' dell'individuo.
    5.  Si intende per sport qualsiasi forma di attivita' fisica che,
attraverso   una   partecipazione  organizzata  e  non,  persegua  le
finalita' della presente legge.