Art. 12.
                   Premiazioni per meriti sportivi
    1. La Regione, nell'ambito della promozione della cultura e della
pratica  dello  sport  per  tutti  ed al fine di favorire la crescita
sportiva  dei  giovani, istituisce il bonus «L'alloro dello sport» da
concedersi   a  giovani  atleti  non  professionisti  che  a  livello
regionale si siano distinti, rivelando uno spiccato talento sportivo.
    2.  L'individuazione  dei soggetti beneficiari, la determinazione
dell'entita'  dei  bonus  e le modalita' di erogazione sono stabiliti
dalla giunta regionale con propria deliberazione.
    3.  Allo  scopo di incentivare e qualificare l'attivita' sportiva
dilettantistica,  la  Regione, entro i limiti delle disponibilita' di
bilancio, istituisce «La giornata dello sportivo» al fine di premiare
e   qualificare   gli  atleti  residenti  in  Lombardia  che  abbiano
conseguito importanti risultati a livello internazionale.
    4.  Allo  scopo di incentivare e qualificare l'attivita' sportiva
dilettantistica,  la  Regione, entro i limiti delle disponibilita' di
bilancio,   organizza   iniziative   destinate   alla  premiazione  e
qualificazione di atleti ed associazioni sportive che hanno raggiunto
risultati di particolare rilievo nelle varie discipline sportive.