Art. 13.
  Esercizio delle professioni alpine ed organismi di autodisciplina
    1. L'esercizio in Lombardia della professione di maestro di sci e
della  professione  di guida alpina, cosi' come descritte nelle leggi
8 marzo  1991,  n.  81 (legge-quadro per la professione di maestro di
sci   e  ulteriori  disposizioni  in  materia  di  ordinamento  della
professione  di  guida  alpina)  e  2 gennaio 1989, n. 6 (ordinamento
della  professione  di  guida  alpina),  e'  subordinato  al possesso
dell'abilitazione   all'esercizio  della  rispettiva  professione  ed
all'iscrizione   negli   appositi  albi  regionali  della  Lombardia,
suddivisi  per  disciplina  e  grado  di  preparazione  e  tenuti dai
rispettivi  collegi  regionali  di  cui al comma 2. L'esercizio della
professione  di  accompagnatore  di  media  montagna  e'  subordinato
all'iscrizione  in  apposito  elenco  speciale  tenuto  dal  collegio
regionale lombardo delle guide alpine.
    2.  Sono  istituiti,  quali  organismi  di  autodisciplina  e  di
auto-governo  delle  professioni  di  maestro  di sci e guida alpina,
rispettivnmente, il collegio regionale lombardo dei maestri di sci ed
il collegio regionale lombardo delle guide alpine.
    3. Sono organi di ciascun collegio:
      a) l'assemblea;
      b) il direttivo;
      c) il presidente.
    4. I collegi adottano i rispettivi regolamenti organizzativi e li
trasmettono  alla giunta regionale per l'approvazione; le funzioni di
vigilanza  su  tali  organismi  sono  svolte dalla direzione generale
regionale competente.
    5.  La  giunta  regionale  puo'  concedere  ai  collegi regionali
contributi   per   interventi   di  qualificazione,  aggiornamento  e
specializzazioni professionali e per la promozione e diffusione delle
attivita' di montagna e delle professioni alpine.
    6. Con regolamento della giunta regionale sono definiti:
      a) modalita',  termini  e condizioni per l'iscrizione agli albi
professionali o all'elenco speciale di cui al comma 1;
      b) modalita' di formazione e di composizione del collegi di cui
al  comma  2,  la durata in carica degli organi ed ogni altro aspetto
della  disciplina regionale dei collegi, la determinazione dei valori
minimi e massimi delle tariffe professionali;
      c) le  ipotesi  di  applicazione  dell'istituto  di denuncia di
inizio  attivita'  diverse  da  quelle  disciplinate dall'Art. 15, in
particolare ai fini dell'esercizio temporaneo dell'attivita' di guida
alpina  da  parte di soggetto iscritto all'albo di altra Regione. Per
quanto  non previsto dal regolamento trova applicazione la disciplina
di  cui  agli articoli 3 e 5 della legge regionale 22 luglio 2002, n.
15   (legge  di  semplificazione  2001.  Semplificazione  legislativa
mediante    abrogazione    di    leggi   regionali.   Interventi   di
semplificazione amministrativa e delegificazione);
      d) le   ipotesi  di  applicazione  dell'istituto  del  silenzio
assenso,   con   particolare  riguardo  all'esercizio  non  saltuario
dell'attivita'  di  guida  alpina  da parte di cittadini di stati non
membri   dell'UE,  al  trasferimento  nell'albo  professionale  della
Lombardia  di  guide  alpine  e  aspiranti guide iscritte all'albo di
altra    regione,    all'iscrizione    nell'elenco   speciale   degli
accompagnatori  di  media  montagna.  Per  quanto  non  previsto  dal
regolamento trova applicazione la disciplina di cui agli articoli 4 e
5 della legge regionale n. 15/2002.