Art. 17.
                 Soccorso alpino e servizi valanghe
    1.   Il  dirigeate  regionale  competente,  in  conformita'  alle
determinazioni  della  giunta  regionale  di cui all'Art. 4, comma 1,
lettera  e), concede alle comunita' montane, alle delegazioni di zona
del  corpo  nazionale  di  soccorso  alpino  ed  al servizio valanghe
regionale   i   contributi   finalizzati   al   potenziamento   delle
attrezzature  e  delle  attivita' delle squadre di soccorso alpino ed
all'organizzazione dei servizi valanghe nel territorio regionale.