Art. 18.
                           S a n z i o n i
    1.  Salvo quanto previsto dai commi 3, 4, 5 e 10 e ferma restando
l'applicazione della legge penale qualora il fatto costituisca reato,
per  la violazione delle disposizioni contenute nella presente legge,
nonche'  di quelle contenute nel regolamento attuativo, si applica la
sanzione  amministrativa  da  Euro  500,00  a Euro 5.000,00, irrogata
nelle  forme  e  nei  modi  previsti dalla legge regionale 5 dicembre
1983, n. 90 (norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689
concernente modifiche al sistema penale).
    2.  Il  regolamento  di  cui  al comma 1 e' adottato dalla giunta
regionale  entro  centottanta  giorni  dall'entrata  in  vigore della
presente legge e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
    3. Si applica la sanzione da Euro 40,00 a Euro 400,00 a carico di
chiunque  nell'esercizio  della  pratica dello sci non ottemperi alle
disposizioni  concernenti  il  rispetto della segnaletica posta sulle
aree sciabili.
    4. Per la violazione di quanto previsto dall'Art. 16, comma 3, si
applica la sanzione da Euro 1.300,00 a Euro 13.000,00.
    5.  Per  la violazione di quanto previsto dall'Art. 16, commi 4 e
5, si applica la sanzione da Euro 2.500,00 a Euro 25.000,00.
    6.  Il  dirigente  regionale competente puo' disporre ispezioni e
controlli,  a mezzo di propri funzionari all'uopo incaricati, al fine
di vigilare sul rispetto delle previsioni della presente legge.
    7.  Sono  revocate le quote non erogate del contributi assegnati,
ai  sensi  della  presente  legge,  alle  associazioni  sportive,  ai
titolari   di   strutture   sportive   ed   agli   organizzatori   di
manifestazioni  sportive  che siano riconosciuti responsabili di aver
consentito  l'assunzione  di  sostanze  alteranti le normali funzioni
fisiologiche,  in  violazione delle disposizioni normative in materia
di controllo antidoping. Ai medesimi soggetti e' interdetto l'accesso
ai contributi per un periodo di cinque anni.
    8.  I  maestri  di  sci,  le guide alpine e gli accompagnatori di
media  montagna  iscritti  negli  albi  professionali  che si rendono
colpevoli  di  violazioni  delle  norme di deontologia professionale,
ovvero delle norme di comportamento previste dalla normativa vigente,
sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:
      a) ammonizione scritta;
      b) censura;
      c) sospensione dall'albo, per un periodo da un mese ad un anno;
      d) radiazione.
    9.  I  provvedimenti  disciplinari  sono  adottati  dal consiglio
direttivo   del  collegio  regionale  di  appartenenza  a maggioranza
assoluta  dei  componenti.  Contro  i  provvedimenti  disciplinari e'
ammesso ricorso al direttivo del collegio nazionale di appartenenza.
    10. Nei casi di violazione della disciplina di denuncia di inizio
attivita'  di  cui all'Art. 15, nonche' delle ipotesi di applicazione
degli istituti di denuncia di inizio attivita' e del silenzio assenso
disciplinate  nel regolamento di cui all'Art. 13, comma 6, si applica
il  regime sanzionatorio sancito dall'Art. 5 della legge regionale n.
15/2002.  A coloro che iniziano l'attivita' in mancanza dei requisiti
richiesti  o  in  contrasto  con  la normativa vigente, si applica la
sanzione da Euro 600,00 a Euro 3000,00.