Art. 19.
                          Norma finanziaria
    1.  Agli  oneri  derivanti dall'attivita' del forum istituzionale
dello  sport  di cui all'Art. 5, della consulta regionale dello sport
di  cui all'Art. 6 e del comitato consultivo per le piste sciabili di
cui  all'Art.  16,  comma  2, si provvede per l'esercizio-finanziario
2003  e  seguenti,  con  le  risorse  stanziate  annualmente  all'UPB
5.02.0.1.184 «Spese postali, telefoniche e altre spese generali».
    2.  Le  spese  per  i contributi ai collegi regionali di cui agli
articoli 13,  comma  5 e 15, comma 2, e per l'attivita' di formazione
di cui all'Art. 14, sono determinate, a decorrere dall'anno 2003, con
la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari,
ai  sensi  dell'Art. 22, comma 1, della legge regionale n. 34/1978, a
valere  sulle  somme  appositamente  stanziate  sull'UPB 2.4.2.3.2.68
«Interventi  per  l'educazione  allo  sport e per la diffusione della
pratica delle attivita' e delle professioni sportive.
    3.  Le quote di iscrizione per la partecipazione ai corsi, di cui
all'Art.  14,  comma  4,  sono  introitate  sull'UPB  3.3.9 «Proventi
derivanti  da  servizi  regionali»  dello  stato  di previsione delle
entrate del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2003 e
seguenti.
    4. Per le spese per la costruzione e ristrutturazione di impianti
sportivi  di  cui  all'Art.  10,  commi  1  e  2  e' autorizzata, per
l'esercizio   finanziario   2003,   la   spesa  complessiva  di  Euro
4.000.000,00.
    5. Per le spese di cui al comma 4, e' autorizzata l'assunzione di
obbligazioni  ai sensi dell'Art. 25, comma 1 della legge regionale n.
34/1978.  Le  successive  quote  annuali di spesa saranno determinate
dalle leggi di approvazione dei rispettivi bilanci ai sensi dell'Art.
25, comma 4, della legge regionale n. 34/1978.
    6. All'onere complessivo di Euro 4.000.000,00, di cui al comma 4,
si  provvede  mediante  riduzione  per pari importo, per l'anno 2003,
della  dotazione  finanziaria  di  competenza  dell'UPB 5.0.4.0.3.250
«Fondo  speciale  per  spese  d'investimento» (voce 2.4.2.3.3.69.9771
«Legge quadro sullo sport»).
    7.  All'autorizzazione  delle altre spese previste dai precedenti
articoli si provvedera', a decorrere dall'anno 2003, sulla base delle
disponibilita'  determinate  con  legge  di  bilancio  per i relativi
esercizi finanziari.
    8.  Allo stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale
2002-2004 sono apportate le seguenti variazioni:
                  Stato di previsione delle spese:
      alla  funzione  obiettivo  2.4.2  «Promozione  e sviluppo delle
attivita'  ricreative  e  sportive»,  spese in capitale, la dotazione
finanziaria  di  competenza  dell'UPB 2.4.2.2.3.67 «Interventi per lo
sviluppo   e   l'ammodernamento   dell'impiantistica   sportiva»   e'
incrementata, per l'esercizio finanziario 2003, di Euro 4.000.000,00.