Art. 2.
                         Diritto allo sport
    1.  La  Regione, riconoscendo la funzione sociale delle attivita'
sportive, promuove lo sviluppo:
      a) della pratica sportiva e delle attivita' motorie da parte di
tutti i cittadini, differenziate per le diverse categorie di utenti e
per le diverse fasce d'eta' ed adeguate alle esigenze di ciascuno;
      b) delle  attivita'  sportive  quale  strumento di prevenzione,
cura,  riabilitazione  e  benessere psicofisico di tutti i cittadini,
sostenendo  in particolare iniziative con carattere motorio sportivo,
rivolte  a  persone  con  difficolta'  psicofisiche,  organizzate  da
soggetti  pubblici  e  privati  senza  scopo  di lucro che perseguano
l'educazione e l'assistenza di portatori di handicap;
      c) delle   attivita'  motorio-sportive  da  parte  delle  fasce
deboli,  utili  al  superamento  del disagio e del disadattamento, in
particolare giovanile;
      d) della  carta  dei  diritti  del bambino nello sport e i suoi
contenuti etico-sportivi.