Art. 20.
               Norme finali, transitorie e abrogazioni
    1.  Fatto  salvo  quanto  disposto  dal  comma 2, a decorrere dal
1° gennaio  2003  sono  abrogate  le  seguenti disposizioni normative
regionali:
      a) la  legge regionale 21 gennaio 1975, n. 9 (interventi per lo
sviluppo delle attrezzature sportive);
      b) la  legge  regionale 4 agosto 1976, a. 23 (interventi per lo
sviluppo  delle  attrezzature  sportive  -  erogazione sotto forma di
contributi diretti delle provvidenze previste dall'Art. 2 della legge
regionale 21 gennaio 1975, n. 9);
      c) la  legge regionale 9 marzo 1978, n. 25 (rifinanziamento con
modifiche della legge regionale 21 gennaio 1973, n. 9 «Interventi per
lo sviluppo delle attrezzature sportive»);
      d) l'Art.  14  della  legge  regionale  21 agosto  1981,  n. 50
(rifinanziamento  e  modifiche  di  leggi regionali in attuazione del
bilancio pluriennale 1981/1983);
      e) la   legge  regionale  28 luglio  1982,  n.  44  (interventi
regionali  a  favore  dei  servizi  di  soccorso alpino, guide alpine
servizio valanghe operanti in regione);
      f) la  legge  regionale  25 maggio  1983,  n.  47 (modifiche ed
integrazioni  alle  leggi regionali 21 gennaio 1973, n. 9 «Interventi
per lo sviluppo delle attrezzature sportive», 4 settembre 1973, n. 40
«Iacentivazione  della ricettivita' e delle infrastrutture turistiche
in  Lombardia»,  18 luglio 1982, n. 44 «Interventi regionali a favore
dei  servizi  di  soccorso  alpino,  guide  alpine, servizio valanghe
operanti in regione»);
      g) la  legge regionale 23 aprile 1985, n. 36 (ordinamento delle
piste  per la pratica dello sci ed interventi per il loro sviluppo in
Lombardia);
      h) la legge regionale 14 febbraio 1994, n. 2 (ordinamento della
professione di maestro di sci in Lombardia);
      i) la  legge  regionale  11 novembre  1994,  n. 29 (ordinamento
della professione di guida alpina);
      j) i riferimenti alle leggi regionali n. 9/1975, n. 44/1982, n.
36/1983  e  n.  29/1994  di  cui  alla  tabella D allegata alla legge
regionale   27 gennaio   1998,   n.   1   (legge   di  programmazione
economico-finanziaria  ai sensi dell'Art. 9-ter della legge regionale
31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul
bilancio   e   sulla   contabilita'   della   regione»  e  successive
modificazioni e integrazioni).
      k) il comma 13 dell'Art. 1 della legge regionale 27 marzo 2000,
n.  18  (modifiche  ed  integrazioni  a  disposizioni  legislative  a
supporto   degli   interventi   connessi   alla  manovra  di  finanza
regionale);
      l) il  comma 7 dell'Art. 2 della legge regionale 3 aprile 2001,
n.  6  (modifiche  alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi
contenuti   nel  documento  di  programmazione  economico-finanziaria
regionale - collegato ordinamentale 2001);
      m) il  comma  4  dell'Art.  10  della legge regionale 22 luglio
2002,  n.  15  (semplificazione  legislativa  mediante abrogazione di
leggi  regionali,  interventi  di  semplificazione  amministrativa  e
delegificazione);
      n) il comma 18 dell'Art. 11 della legge regionale n. 15/2002;
      o) i riferimenti alle leggi regionali n. 2/1994 e n. 29/1994 di
cui all'allegato B della legge regionale n. 15/2002;
      p) i  riferimenti  alla  legge  regionale  n.  29/1994  di  cui
all'allegato C della legge regionale n. 15/2002;
      q) il  regolamento regionale 16 novembre 1976, n. 3 (disciplina
delle piste per la pratica non agonistica dello sci in Lombardia);
      r) il  regolamento  regionale 1° aprile 1985, n. 1 (Regolamento
d'attuazione   della   legge  regionale  del  6 marzo  1985,  n.  388
«Ordinamento  delle  piste per la pratica dello sci ed interventi per
il loro sviluppo in Lombardia»);
      s) il  regolamento  regionale 1° aprile 1985, n. 2 (Regolamento
di attuazione della legge regionale 17 luglio 1982, n. 37 «Disciplina
dell'insegnamento dello sci»).
    2.  Le  disposizioni  regolamentari e tecniche che disciplinano i
servizi  di  soccorso alpino e servizio valanghe, le caratteristiche,
la  sicurezza  e  la  segnaletica delle piste da sci, la formazione e
l'abilitazione professionale, gli aggiornamenti e le specializzazioni
dei  maestri  di sci e delle guide alpine, l'istituzione delle scuole
di  sci  e di alpinismo restano in vigore sino alla pubblicazione dei
corrispondenti regolamenti previsti dalla presente legge.
    3. Gli atti e i provvedimenti amministrativi gia' assunti a norma
delle  leggi  regionali  di  cui  al  comma 1 continuano a produrre i
propri effetti amministrativi.
    4.  Possono essere assunti ulteriori provvedimenti amministrativi
finanziari  esecutivi  atti  a  dar  corso ai provvedimenti di cui al
comma 3.
    5.  I  componenti  degli  organismi  collegiali nominati ai sensi
delle  leggi  abrogate  dal  comma  1  restano  in  carica  sino alla
costituzione dei nuovi organismi previsti dalla presente legge.
    6.  Sino  alla pubblicazione dei regolamento di cui all'Art. 13 e
del   provvedimento  della  giunta  regionale  di  cui  all'Art.  15,
l'esercizio  delle attivita' ivi indicate continua ad essere soggetto
agli  istituti  della  denuncia  di  inizio  attivita' e dei silenzio
assenso  di  cui  agli  articoli 3,  4,  5  della  legge regionale n.
15/2002;   per  l'individuazione  dei  requisiti  e  dei  presupposti
condizionanti la corretta applicazione dei predetti istituti continua
a   farsi  riferimento  a  quanto  previsto,  rispettivamente,  dagli
articoli 18  e  19  della  legge  regionale n. 2/1994; 5, comma 6, 6,
commi  1  e 3, 17 e 21 della legge regionale n, 29/1994. A coloro che
iniziano  l'attivita'  in  mancanza  del  requisiti  richiesti  o  in
contrasto  con la normativa vigente, si applica la sanzione di cui al
comma 10 dell'Art. 18.
    La   presente   legge  regionale  e'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Lombardia.
      Milano, 8 ottobre 2002
                              FORMIGONI

Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VII/599
del 1° ottobre 2002.