Art. 5.
                   Forum istituzionale dello sport
    1.  E'  istituito  il  Forum  istituzionale  dello  sport  per il
perseguimento degli obiettivi di politica sportiva di cui all'Art. 1,
commi 1, 2 e 3.
    2.  Il Forum e' presieduto dall'assessore regionale competente ed
e'  composto  dagli  assessori  provinciali  competenti in materia di
sport.
    3.  Le  modalita'  di  funzionamento del Forum sono stabilite con
deliberazione della giunta regionale.