Art. 6.
        Consulta regionale dello sport e comitato di esperti
    1. E' istituita la consulta regionale dello sport quale organismo
con  funzioni  propositive e consultive di cui la giunta regionale si
avvale per le finalita' di cui all'Art. 1, comma 4.
    2.  La consulta e' presieduta dall'assessore regionale competente
in  materia di sport o suo delegato, e' composta da un rappresentante
indicato  dal CONI e da tre rappresentanti per ciascuna delle aree di
intervento  definite nel piano-programma di cui all'Art. 4, comma 2 e
rimane  in  carica  per  la  durata della legislatura nel corso della
quale viene costituita.
    3. La consulta si avvale di un comitato di esperti.
    4.   La  composizione  e  le  modalita'  di  funzionamento  della
consulta,  nonche' le modalita' organizzative relative al comitato di
esperti sono stabilite con deliberazione della giunta regionale.