Art. 7.
                Osservatorio delle attivita' sportive
    1.  E'  istituito  nell'ambito della direzione generale regionale
competente, con le modalita' di cui all'Art. 11 della legge regionale
23 luglio  1996,  n.  16 (ordinamento della struttura organizzativa e
della   dirigenza   della  giunta  regionale),  l'osservatorio  delle
attivita' sportive in Lombardia.
    2.  L'osservatorio,  anche in collaborazione con gli enti locali,
il  CONI,  le  federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva,
gli  oratori  ed  altri  enti  pubblici e privati in grado di fornire
adeguate   informazioni,  raccoglie,  aggiorna  ed  analizza  dati  e
conoscenze  sullo  sport  per  operare  un  efficace  monitoraggio di
impianti, attrezzature, attivita' ed utenza, per predisporre e curare
l'aggiornamento  del  quadro  completo  di  domanda  ed  offerta  nel
settore.