Art. 17. Liquidazione ed estinzione delle ASP 1. Le aziende i cui scopi siano esauriti o cessati ovvero che siano nell'impossibilita' di attuare i propri scopi o per le quali si siano verificate le condizioni di cui all'Art. 14 comma 6, sono soggette ad estinzione. L'iniziativa per l'estinzione puo' essere adottata dall'ASP medesima o da uno dei soggetti di cui all'Art. 6, comma 2. 2. L'autorita' di controllo verifica la sussistenza delle condizioni per procedere all'estinzione e formula le conseguenti proposte alla giunta regionale. 3. La giunta regionale dispone la messa in liquidazione dell'ente nominando contestualmente un commissario liquidatore. 4. Il commissario chiusa la liquidazione rimette gli atti alla giunta regionale che dispone l'estinzione dell'azienda e la devoluzione del patrimonio che residua dalle operazioni di liquidazione. Il patrimonio e' attribuito prioritariamente ad altra ASP operante nello stesso comune dell'azienda estinta ovvero, in mancanza, al comune in cui l'azienda ha la sede legale, con vincolo di destinazione ai servizi sociali. 5. Il soggetto individuato ai sensi del comma 4 subentra in ogni rapporto giuridico attivo e passivo facente capo all'azienda estinta. 6. I provvedimenti di estinzione e messa in liquidazione sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.