Art. 17.
                Liquidazione ed estinzione delle ASP
    1.  Le  aziende  i  cui scopi siano esauriti o cessati ovvero che
siano nell'impossibilita' di attuare i propri scopi o per le quali si
siano  verificate  le  condizioni  di  cui  all'Art. 14 comma 6, sono
soggette  ad  estinzione.  L'iniziativa  per l'estinzione puo' essere
adottata  dall'ASP  medesima o da uno dei soggetti di cui all'Art. 6,
comma 2.
    2.   L'autorita'  di  controllo  verifica  la  sussistenza  delle
condizioni  per  procedere  all'estinzione  e  formula le conseguenti
proposte alla giunta regionale.
    3. La giunta regionale dispone la messa in liquidazione dell'ente
nominando contestualmente un commissario liquidatore.
    4.  Il  commissario  chiusa la liquidazione rimette gli atti alla
giunta   regionale   che   dispone  l'estinzione  dell'azienda  e  la
devoluzione   del   patrimonio   che   residua  dalle  operazioni  di
liquidazione.  Il  patrimonio e' attribuito prioritariamente ad altra
ASP  operante  nello  stesso  comune  dell'azienda estinta ovvero, in
mancanza,  al  comune in cui l'azienda ha la sede legale, con vincolo
di destinazione ai servizi sociali.
    5.  Il soggetto individuato ai sensi del comma 4 subentra in ogni
rapporto giuridico attivo e passivo facente capo all'azienda estinta.
    6.  I  provvedimenti  di  estinzione e messa in liquidazione sono
pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.