Art. 19.
                       Abrogazioni e modifiche
    1.  Dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge sono
abrogati:
      a) i  commi  33 ad esclusione dell'ultimo periodo e 58, lettera
c), limitatamente alle parole «o dell'estinzione delle IPAB dell'Art.
4 della legge regionale n. 1/2000;
      b) le  leggi  regionali  27  marzo  1990,  n.  21 [Norme per la
depublicizzazione   di   istituzioni   pubbliche   di   assistenza  e
beneficenza  (IPAB)]  e  27 marzo 1990 n. 22 (Adeguamento delle norme
per  la  depublicizzazione  di  istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza  alle  direttive contenute nel decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990);
      c) il  comma  32  dell'Art.  4 della legge regionale 27 gennaio
1998,  n.  1  (Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi
dell'Art.  9-ter  della  legge  regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme
sulle   procedure   della   programmazione,   sul  bilancio  e  sulla
contabilita'    della    Regione   e   successive   modificazioni   e
integrazioni»).
    2.  Con effetto dalla data di conclusione del periodo transitorio
stabilito  per  la  trasformazione,  ai  sensi dell'Art. 3, comma 1 e
dell'art. 4, comma 1:
      a) sono  abrogati  i  commi  dal  21  al  32,  dal 34 al 37, 38
limitatamente  alle  parole «Le nomine ed i conferimenti di incarichi
di  competenza  della  Regione in attuazione dei commi da 24 a 42 non
sono  sottoposte  ai  vincoli  ed alle procedure previste dalla legge
regionale  n.  14/1995,  e successive modifiche ed integrazioni», 40,
41,  47,  50,  lettera b), limitatamente alle parole «e del comune di
Milano», 51, 54 e 59 dell'Art. 4 della legge regionale n. 1/2000;
      b) e'  abrogata  la  lettera  a) del comma 1 dell'Art. 54 della
legge regionale n. 1/1986;
      c) e'  abrogata  la  legge  regionale  26 settembre 1992, n. 36
(Integrazione  all'Art. 55 della legge regionale 7 gennaio 1986, n. 1
e  successive  modificazioni ed integrazioni concernente l'indennita'
di presenza ai commissari straordinari regionali delle IPAB);
      d) il  comma  7 dell'Art. 2 della legge regionale n. 31/1997 e'
cosi' sostituito:
      «7.  Le  ASL  esercitano  le  funzioni di vigilanza e controllo
sulle  unita'  d'offerta,  pubbliche e private, socio-assistenziali e
socio-sanitarie  accreditate  o  autorizzate  nonche'  l'attivita' di
vigilanza prevista dal codice civile sugli enti iscritti nel registro
regionale   delle  persone  giuridiche  private.  Esercitano  inoltre
l'attivita'   di   vigilanza  sulle  organizzazioni  di  volontariato
operanti  nel settore socio-assistenziale e socio-sanitario, comprese
le  organizzazioni  di cui alle leggi regionali 24 luglio 1993, n. 22
(Legge   regionale  sul  volontariato),  16  settembre  1996,  n.  28
(Promozione,  riconoscimento  e  sviluppo  dell'associazionismo)  e 6
dicembre 1999, n. 23 (Politiche regionali per la famiglia) per quanto
riguarda  il  possesso  dei  requisiti  richiesti per il mantenimento
dell'iscrizione,   rispettivamente,   nel   registro   regionale  del
volontariato,    nei   registri   regionali   e   provinciali   delle
associazioni,   nel   registro   regionale   delle   associazioni  di
solidarieta'  familiare. I consigli di rappresentanza dei sindaci, di
cui all'Art. 6, comma 8, esercitano, attraverso apposite commissioni,
il controllo sulle aziende di servizi alla persona (ASP)».