Art. 19. Abrogazioni e modifiche 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati: a) i commi 33 ad esclusione dell'ultimo periodo e 58, lettera c), limitatamente alle parole «o dell'estinzione delle IPAB dell'Art. 4 della legge regionale n. 1/2000; b) le leggi regionali 27 marzo 1990, n. 21 [Norme per la depublicizzazione di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)] e 27 marzo 1990 n. 22 (Adeguamento delle norme per la depublicizzazione di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza alle direttive contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990); c) il comma 32 dell'Art. 4 della legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1 (Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'Art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della Regione e successive modificazioni e integrazioni»). 2. Con effetto dalla data di conclusione del periodo transitorio stabilito per la trasformazione, ai sensi dell'Art. 3, comma 1 e dell'art. 4, comma 1: a) sono abrogati i commi dal 21 al 32, dal 34 al 37, 38 limitatamente alle parole «Le nomine ed i conferimenti di incarichi di competenza della Regione in attuazione dei commi da 24 a 42 non sono sottoposte ai vincoli ed alle procedure previste dalla legge regionale n. 14/1995, e successive modifiche ed integrazioni», 40, 41, 47, 50, lettera b), limitatamente alle parole «e del comune di Milano», 51, 54 e 59 dell'Art. 4 della legge regionale n. 1/2000; b) e' abrogata la lettera a) del comma 1 dell'Art. 54 della legge regionale n. 1/1986; c) e' abrogata la legge regionale 26 settembre 1992, n. 36 (Integrazione all'Art. 55 della legge regionale 7 gennaio 1986, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni concernente l'indennita' di presenza ai commissari straordinari regionali delle IPAB); d) il comma 7 dell'Art. 2 della legge regionale n. 31/1997 e' cosi' sostituito: «7. Le ASL esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sulle unita' d'offerta, pubbliche e private, socio-assistenziali e socio-sanitarie accreditate o autorizzate nonche' l'attivita' di vigilanza prevista dal codice civile sugli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private. Esercitano inoltre l'attivita' di vigilanza sulle organizzazioni di volontariato operanti nel settore socio-assistenziale e socio-sanitario, comprese le organizzazioni di cui alle leggi regionali 24 luglio 1993, n. 22 (Legge regionale sul volontariato), 16 settembre 1996, n. 28 (Promozione, riconoscimento e sviluppo dell'associazionismo) e 6 dicembre 1999, n. 23 (Politiche regionali per la famiglia) per quanto riguarda il possesso dei requisiti richiesti per il mantenimento dell'iscrizione, rispettivamente, nel registro regionale del volontariato, nei registri regionali e provinciali delle associazioni, nel registro regionale delle associazioni di solidarieta' familiare. I consigli di rappresentanza dei sindaci, di cui all'Art. 6, comma 8, esercitano, attraverso apposite commissioni, il controllo sulle aziende di servizi alla persona (ASP)».