Art. 3.
                      Trasformazione delle IPAB
    1.  Le  IPAB  sono  tenute  a trasformarsi, entro il 30 settembre
2003,  in  ASP  ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza
scopo  di  lucro  nel  rispetto  delle  tavole  di fondazione e della
volonta' dei fondatori.
    2.  Le  IPAB  che intendono trasformarsi in persone giuridiche di
diritto   privato   senza   scopo  di  lucro  presentano  istanza  di
trasformazione   alla   giunta   regionale,   dandone   contemporanea
comunicazione  all'azienda  sanitaria  locale  (ASL) territorialmente
competente  ed  al  comune in cui l'ente ha sede legale. Entro trenta
giorni   dall'acquisizione   della   comunicazione,  il  comune  deve
esprimere  motivato  parere  in  merito alla privatizzazione anche in
riferimento  ai requisiti di cui all'Art. 4, comma 2. Nel caso in cui
il  parere  del  comune  sia contrario alla trasformazione in persona
giuridica  di  diritto  privato  senza  scopo di lucro, la competente
direzione   generale   della  giunta  regionale  convoca  un'apposita
conferenza  interistituzionale  tra  la  Regione,  il comune e l'IPAB
interessata,    per   l'assunzione,   entro   trenta   giorni   dalla
convocazione,   della   determinazione   definitiva  in  merito  alla
trasformazione;  la determinazione finale della conferenza e' assunta
con  deliberazione  della  giunta  regionale. L'entita' del requisito
patrimoniale  previsto  dalla normativa vigente per il riconoscimento
della  personalita'  giuridica  di  diritto  privato  e' ridotta alla
meta'.
    3.  Alle  revisioni  statutarie ed ai patrimoni delle IPAB che si
trasformano  in  persone giuridiche di diritto privato senza scopo di
lucro  si  applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del
decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle
istituzioni  pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'Art.
10 della legge 8 novembre 2000, n. 328).
    4.   Le  IPAB  che  intendono  trasformarsi  in  ASP  deliberano,
unitamente   alla   determinazione   di  conservare  la  personalita'
giuridica  di  diritto  pubblico,  l'adeguamento  dello  statuto alle
disposizioni   del  titolo  II  della  presente  legge.  La  predetta
deliberazione  ed  il  nuovo  statuto  sono trasmessi alla competente
direzione   generale  della  giunta  regionale  per  gli  adempimenti
previsti dall'Art. 7, comma 3.
    5.  Gli enti riordinati in persone giuridiche private senza scopo
di  lucro o in ASP a norma della presente legge subentrano in tutti i
rapporti  giuridici  attivi  e  passivi facenti capo alle IPAB da cui
derivano.
    6.  La trasformazione delle IPAB in persone giuridiche di diritto
privato  senza scopo di lucro o in ASP, cosi' come la fusione di IPAB
di  cui  all'Art.  5,  non  costituiscono  causa  di  risoluzione del
rapporto  di lavoro con il personale che, alla data di adozione degli
atti  di  trasformazione  o di fusione, abbia in corso un rapporto di
lavoro;  eventuali  contratti di lavoro a termine sono mantenuti fino
alla  scadenza. Il personale conserva la posizione giuridica, nonche'
i  trattamenti  economici  fondamentali  ed  accessori  in godimento,
compreso  l'anzianita'  maturata.  Agli  enti  riordinati  in persone
giuridiche  di  diritto  privato senza scopo di lucro si applicano le
disposizioni  dell'Art. 4, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 1989,
n.  338 «Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di
fiscalizzazione  degli  oneri  sociali,  di  sgravi  contributivi nel
Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati», convertito dalla legge
7 dicembre 1989, n. 389.
    7.  Agli  atti  di riordino delle IPAR si applica quanto previsto
dall'Art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 207/2001.