Art. 2. 1. I competenti uffici tecnici della Regione e degli enti locali fungono, tra l'altro, da raccordo scientifico con i professionisti, incaricati dagli enti competenti (Regione, province, comuni), per la redazione della certificazione ed offrono la propria consulenza tecnico-programmatica. 2. Le certificazioni di cui all'Art. 1, comma 2, sono completate, di norma, entro quattro mesi dall'affidamento dell'incarico.