Art. 2.
    1.  I competenti uffici tecnici della Regione e degli enti locali
fungono,  tra  l'altro, da raccordo scientifico con i professionisti,
incaricati  dagli enti competenti (Regione, province, comuni), per la
redazione  della  certificazione  ed  offrono  la  propria consulenza
tecnico-programmatica.
    2. Le certificazioni di cui all'Art. 1, comma 2, sono completate,
di norma, entro quattro mesi dall'affidamento dell'incarico.