(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 5 febbraio 2003) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Vista la legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 concernente la «Disciplina dei rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato» ed, in particolare, l'Art. 8 che autorizza l'amministrazione regionale a concedere contributi per iniziative finalizzate alla promozione della cultura della solidarieta' ed all'orientamento, alla formazione ed aggiornamento dei volontari promosse dalle organizzazioni di volontanato; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 concernente il «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso»; Visto il «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'Art. 8 della legge regionale n. 12/1995, e successive modifiche ed integrazioni, per iniziative finalizzate alla promozione della cultura della solidarieta' ed all'orientamento, alla formazione ed aggiornamento dei volontari», approvato con decreto del presidente della Regione n. 010/Pres. del 22 gennaio 2001; Ravvisata l'opportunita' di effettuare alcune modifiche al predetto regolamento, al fine di ampliare i criteri di valutazione dei progetti presentati dalle associazioni e di favorire il finanziamento di un maggior numero dei progetti stessi; Ritenuto di approvare dette modifiche secondo il testo predisposto dal servizio autonomo del volontariato; Sentito il comitato regionale del volontariato che ha espresso parere favorevole nella seduta dell'11 dicembre 2002 in merito alle medesime; Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 55 del 14 gennaio 2003; Decreta: Sono approvate le modifiche al «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'Art. 8 della legge regionale n. 12/1995, e successive modifiche ed integrazioni, per iniziative finalizzate alla promozione della cultura della solidarieta' ed all'orientamento, alla formazione ed aggiornamento dei volontari», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni come modifiche a regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed entrera' in vigore dalla data di pubblicazione medesima. Trieste, 22 gennaio 2003 TONDO