Modifiche al «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'Art. 8 della legge regionale n. 12/1995, e successive modifiche ed integrazioni, per iniziative finalizzate alla promozione della cultura e della solidarieta' ed all'orientamento, alla formazione ed aggiornamento dei volontari». Art. 1. Modifiche dell'Art. 5 del regolamento 1. Il comma 3 dell'Art. 5 viene sostituito dal seguente: «3. Ogni progetto presentato non puo' superare l'importo di Euro 5.000 di spesa ed e' ammessa la presentazione di un solo progetto per ciascuna organizzazione proponente nell'anno.». 2. Nel comma 4, lettera b), dell'Art. 5 dopo le parole «dalla relazione illustrativa» sono aggiunte le parole «nonche' dei progetti finanziati negli anni precedenti e della relativa rendicontazione.». 3. Nel comma 5 dell'art. 5 le parole «L. 25.000.000» e «L. 15.000.000» sono sostituite dalle parole «Euro 11.000» e rispettivamente «Euro 7.000». 4. Nel comma 9, la lettera b) dell'Art. 5 e' sostituita dalla seguente: «b) nell'ambito delle predette tipologie le domande saranno considerate in base alla valutazione del progetto tenuto conto dei costi, del numero dei volontari partecipanti, della professionalita' dei docenti e degli altri elementi desumibili dalla relazione illustrativa nonche' tenuto conto dei progetti finanziati negli anni precedenti e della relativa rendicontazione.». Art. 2. Modifiche dell'Art. 7 del regolamento 1. Il comma 5 dell'Art. 7 viene sostituito dai seguenti: «5. Rispetto al preventivo di spesa indicato nel progetto, fermo restando il costo massimo del progetto ammesso, sono riconosciute, in fase di rendicontazione, eventuali variazioni entro il limite massimo del 20% dell'importo relativo a ciascuna categoria di spesa. 5-bis. Qualora nel preventivo non sia stata prevista alcuna spesa in una o piu' delle categorie indicate al comma 4, fermo restando il costo massimo del progetto ammesso, sono ammissibili eventuali spese, purche' rientranti nelle categorie medesime, nel limite del 10% del costo complessivo del progetto.». Art. 3. Applicabilita' ai procedimenti in corso 1. Le modifiche di cui all'Art. 1 e all'Art. 2, ad eccezione di quanto disposto dal comma 5-bis dell'Art. 7 del regolamento, non si applicano ai procedimenti gia' avviati alla data di entrata in vigore delle stesse. Visto, il presidente: Tondo