Modifiche  al  «Regolamento  per la concessione dei contributi di cui
   all'Art.   8  della  legge  regionale  n.  12/1995,  e  successive
   modifiche   ed   integrazioni,  per  iniziative  finalizzate  alla
   promozione della cultura e della solidarieta' ed all'orientamento,
   alla formazione ed aggiornamento dei volontari».
                               Art. 1.
                Modifiche dell'Art. 5 del regolamento
    1. Il comma 3 dell'Art. 5 viene sostituito dal seguente:
    «3.  Ogni  progetto  presentato  non  puo'  superare l'importo di
Euro 5.000  di  spesa  ed  e'  ammessa  la  presentazione  di un solo
progetto per ciascuna organizzazione proponente nell'anno.».
    2.  Nel  comma  4,  lettera b), dell'Art. 5 dopo le parole «dalla
relazione illustrativa» sono aggiunte le parole «nonche' dei progetti
finanziati negli anni precedenti e della relativa rendicontazione.».
    3.   Nel  comma  5  dell'art.  5  le  parole  «L.  25.000.000»  e
«L. 15.000.000»   sono   sostituite  dalle  parole  «Euro  11.000»  e
rispettivamente «Euro 7.000».
    4.  Nel  comma  9,  la lettera b) dell'Art. 5 e' sostituita dalla
seguente:
    «b)  nell'ambito  delle  predette  tipologie  le  domande saranno
considerate  in  base  alla valutazione del progetto tenuto conto dei
costi,  del numero dei volontari partecipanti, della professionalita'
dei  docenti  e  degli  altri  elementi  desumibili  dalla  relazione
illustrativa  nonche' tenuto conto dei progetti finanziati negli anni
precedenti e della relativa rendicontazione.».
                               Art. 2.
                Modifiche dell'Art. 7 del regolamento
    1. Il comma 5 dell'Art. 7 viene sostituito dai seguenti:
    «5.  Rispetto al preventivo di spesa indicato nel progetto, fermo
restando il costo massimo del progetto ammesso, sono riconosciute, in
fase di rendicontazione, eventuali variazioni entro il limite massimo
del 20% dell'importo relativo a ciascuna categoria di spesa.
    5-bis. Qualora nel preventivo non sia stata prevista alcuna spesa
in  una o piu' delle categorie indicate al comma 4, fermo restando il
costo massimo del progetto ammesso, sono ammissibili eventuali spese,
purche'  rientranti  nelle categorie medesime, nel limite del 10% del
costo complessivo del progetto.».
                               Art. 3.
               Applicabilita' ai procedimenti in corso
    1.  Le  modifiche di cui all'Art. 1 e all'Art. 2, ad eccezione di
quanto  disposto  dal comma 5-bis dell'Art. 7 del regolamento, non si
applicano ai procedimenti gia' avviati alla data di entrata in vigore
delle stesse.
                     Visto, il presidente: Tondo