Art. 5. 1. Per gli effetti di cui all'Art. 20, comma 1, della legge regionale n. 7/1999 sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle iscritte rispettivamente negli elenchi n. 1 e n. 2 annessi al documento tecnico di accompagnamento e specificazione del bilancio di previsione per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003.