Art. 10. Personale delle strutture di comunicazione 1. Il personale dirigenziale e quello di categoria immediatamente inferiore assegnato agli URP e alle altre strutture di comunicazione deve essere in possesso di diplomi di laurea in scienza della comunicazione o in relazioni pubbliche, o altre lauree con indirizzi assimilabili, ovvero, se in possesso di diplomi in discipline diverse, di titoli di specializzazione o perfezionamento post-laurea nelle materie di cui alle lauree specifiche. 2. In mancanza dei titoli indicati al comma 1, la conferma nelle funzioni del personale che gia' opera, e' subordinata alla frequenza di qualificati corsi di formazione teorico-pratici, organizzati con riferimento alle specifiche funzioni. 3. Nessun titolo specifico e' richiesto per il personale appartenente a categorie diverse da quelle di cui al comma 1, per il quale devono prevedersi adeguati corsi di formazione, in relazione alle diverse qualifiche e mansioni.