Art. 10.
             Personale delle strutture di comunicazione
    1. Il personale dirigenziale e quello di categoria immediatamente
inferiore  assegnato agli URP e alle altre strutture di comunicazione
deve  essere  in  possesso  di  diplomi  di  laurea  in scienza della
comunicazione  o in relazioni pubbliche, o altre lauree con indirizzi
assimilabili,  ovvero,  se  in  possesso  di  diplomi  in  discipline
diverse,  di titoli di specializzazione o perfezionamento post-laurea
nelle materie di cui alle lauree specifiche.
    2.  In mancanza dei titoli indicati al comma 1, la conferma nelle
funzioni  del personale che gia' opera, e' subordinata alla frequenza
di  qualificati  corsi di formazione teorico-pratici, organizzati con
riferimento alle specifiche funzioni.
    3.   Nessun  titolo  specifico  e'  richiesto  per  il  personale
appartenente  a categorie diverse da quelle di cui al comma 1, per il
quale  devono  prevedersi  adeguati corsi di formazione, in relazione
alle diverse qualifiche e mansioni.