Art. 11. Comunicazione di leggi e regolamenti 1. Per rendere effettiva la conoscenza degli atti normativi di piu' diffuso interesse, alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione sono affiancati interventi di comunicazione legislativa integrata. 2. A tale fine, in sede di approvazione, l'organo deliberante individua le leggi ed i regolamenti che devono essere oggetto di apposite azioni di comunicazione. 3. L'attuazione degli interventi e' affidata alle competenti strutture della giunta regionale e del consiglio regionale.