Art. 11.
                Comunicazione di leggi e regolamenti
    1.  Per  rendere  effettiva la conoscenza degli atti normativi di
piu'  diffuso  interesse, alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale
della Regione sono affiancati interventi di comunicazione legislativa
integrata.
    2.  A  tale  fine,  in sede di approvazione, l'organo deliberante
individua  le  leggi  ed  i  regolamenti che devono essere oggetto di
apposite azioni di comunicazione.
    3.  L'attuazione  degli  interventi  e'  affidata alle competenti
strutture della giunta regionale e del consiglio regionale.