Art. 12.
           Iniziative a supporto di interventi settoriali
    1.   Al  fine  di  garantire  la  trasparenza  e  la  pubblicita'
dell'azione   regionale,   ogni   provvedimento   relativo  a  piani,
programmi,   interventi   che  preveda  lo  stanziamento  di  risorse
regionali   deve   essere  corredato  da  uno  schema  contenente  la
previsione delle attivita' di informazione e comunicazione necessarie
a  diffonderne  la  conoscenza  da parte dell'opinione pubblica e dei
potenziali interessati.
    2. Le attivita' di cui al comma 1 sono finanziate tramite riserva
di  una quota dei fondi disponibili per la realizzazione del relativo
piano,  programma  o  intervento,  che  tiene  conto  dell'ambito  di
rilevanza    esterna    del   provvedimento,   della   dimensione   e
localizzazione   dei   possibili   interessati   e  delle  azioni  di
comunicazione  ritenute  piu' efficaci; in mancanza, il finanziamento
e' assicurato tramite i fondi stanziati nel bilancio regionale per le
attivita' di informazione e comunicazione.