Art. 12. Iniziative a supporto di interventi settoriali 1. Al fine di garantire la trasparenza e la pubblicita' dell'azione regionale, ogni provvedimento relativo a piani, programmi, interventi che preveda lo stanziamento di risorse regionali deve essere corredato da uno schema contenente la previsione delle attivita' di informazione e comunicazione necessarie a diffonderne la conoscenza da parte dell'opinione pubblica e dei potenziali interessati. 2. Le attivita' di cui al comma 1 sono finanziate tramite riserva di una quota dei fondi disponibili per la realizzazione del relativo piano, programma o intervento, che tiene conto dell'ambito di rilevanza esterna del provvedimento, della dimensione e localizzazione dei possibili interessati e delle azioni di comunicazione ritenute piu' efficaci; in mancanza, il finanziamento e' assicurato tramite i fondi stanziati nel bilancio regionale per le attivita' di informazione e comunicazione.