Art. 13.
                Comunicazione con mezzi pubblicitari
    1.  Nelle  iniziative di comunicazione istituzionale rivolte alla
comunita'  regionale,  gli  interventi  a  carattere pubblicitario si
attuano  per  una  quota  non  inferiore al 12 per cento su emittenti
radiofoniche  locali,  per  una  quota  del 20 per cento su emittenti
televisive  locali,  e per una quota del 20 per cento su quotidiani e
periodici  con  pagine  o  inserti  di cronaca locale e regionale, di
volta  in  volta ritenuti piu' rispondenti alle finalita' e contenuti
dell'iniziativa di comunicazione.
    2.  Le  quote  di  cui al comma 1 sono riferite allo stanziamento
complessivo   previsto  per  gli  interventi  relativi  all'esercizio
finanziario di riferimento.