Art. 13. Comunicazione con mezzi pubblicitari 1. Nelle iniziative di comunicazione istituzionale rivolte alla comunita' regionale, gli interventi a carattere pubblicitario si attuano per una quota non inferiore al 12 per cento su emittenti radiofoniche locali, per una quota del 20 per cento su emittenti televisive locali, e per una quota del 20 per cento su quotidiani e periodici con pagine o inserti di cronaca locale e regionale, di volta in volta ritenuti piu' rispondenti alle finalita' e contenuti dell'iniziativa di comunicazione. 2. Le quote di cui al comma 1 sono riferite allo stanziamento complessivo previsto per gli interventi relativi all'esercizio finanziario di riferimento.