Art. 14.
       Iniziative in collaborazione con altri enti e soggetti
    1.  La  Regione  promuove  e sostiene iniziative di comunicazione
integrata in collaborazione con altri enti e soggetti pubblici, ed in
particolare   con   gli  enti  locali,  su  programmi,  interventi  e
iniziative,   al   fine   di  conseguire  una  piu'  efficace  azione
informativa nei confronti della comunita' regionale.
    2.  La  Regione  puo'  realizzare  iniziative di comunicazione in
collaborazione  con  enti  e  soggetti  privati e puo' partecipare ad
iniziative private.
    3.  Per  le  finalita'  di  cui  alla  presente legge, la Regione
promuove  la  realizzazione  e  diffusione  di  programmi  e  servizi
radiotelevisivi  e  radiofonici,  tramite  apposite  convenzioni  con
l'emittenza  pubblica e privata locale, e la realizzazione di servizi
di  informazione  su  giornali  e  periodici  a stampa o elettronici,
mediante rapporti convenzionali con i soggetti editoriali.