Art. 14. Iniziative in collaborazione con altri enti e soggetti 1. La Regione promuove e sostiene iniziative di comunicazione integrata in collaborazione con altri enti e soggetti pubblici, ed in particolare con gli enti locali, su programmi, interventi e iniziative, al fine di conseguire una piu' efficace azione informativa nei confronti della comunita' regionale. 2. La Regione puo' realizzare iniziative di comunicazione in collaborazione con enti e soggetti privati e puo' partecipare ad iniziative private. 3. Per le finalita' di cui alla presente legge, la Regione promuove la realizzazione e diffusione di programmi e servizi radiotelevisivi e radiofonici, tramite apposite convenzioni con l'emittenza pubblica e privata locale, e la realizzazione di servizi di informazione su giornali e periodici a stampa o elettronici, mediante rapporti convenzionali con i soggetti editoriali.