Art. 16.
                         Ricerche e sondaggi
    1.  Allo  scopo  di  favorire  una  piu'  efficace elaborazione e
gestione  delle  politiche  regionali, la Regione promuove, con mezzi
propri  o  attraverso  istituti  specializzati, la realizzazione e la
diffusione  dei  risultati  di ricerche e sondaggi, integrabili anche
con  pareri della associazioni dei consumatori, volti ad una migliore
conoscenza  degli  orientamenti  e  delle aspettative dei cittadini e
delle realta' sociali della Toscana.
    2.  La  diffusione dei risultati di ricerche e sondaggi sui mezzi
di  comunicazione  di  massa  e'  sottoposta  alla  vigilanza  ed  al
controllo  del  CORECOM,  in analogia con quanto previsto dalla legge
22 febbraio 2000, n. 28 per i sondaggi politici ed elettorali.