Art. 16. Ricerche e sondaggi 1. Allo scopo di favorire una piu' efficace elaborazione e gestione delle politiche regionali, la Regione promuove, con mezzi propri o attraverso istituti specializzati, la realizzazione e la diffusione dei risultati di ricerche e sondaggi, integrabili anche con pareri della associazioni dei consumatori, volti ad una migliore conoscenza degli orientamenti e delle aspettative dei cittadini e delle realta' sociali della Toscana. 2. La diffusione dei risultati di ricerche e sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa e' sottoposta alla vigilanza ed al controllo del CORECOM, in analogia con quanto previsto dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 per i sondaggi politici ed elettorali.