Art. 17. Sviluppo dell'informazione e della comunicazione pubblica 1. La Regione considera lo sviluppo e qualificazione dei servizi di informazione, di comunicazione e di relazioni con il pubblico degli enti locali un obiettivo fondamentale per l'attuazione del diritto dei cittadini ad essere informati. 2. La Regione assicura il coordinamento e l'integrazione in rete degli URP della Toscana e delle altre strutture preposte alle attivita' di informazione e comunicazione.