Art. 17.
      Sviluppo dell'informazione e della comunicazione pubblica
    1.  La Regione considera lo sviluppo e qualificazione dei servizi
di  informazione,  di  comunicazione  e  di relazioni con il pubblico
degli  enti  locali  un  obiettivo  fondamentale per l'attuazione del
diritto dei cittadini ad essere informati.
    2.  La Regione assicura il coordinamento e l'integrazione in rete
degli  URP  della  Toscana  e  delle  altre  strutture  preposte alle
attivita' di informazione e comunicazione.