Art. 18. Interventi di sostegno 1. La giunta regionale sostiene, anche attraverso la realizzazione di appositi progetti, le forme di collaborazione e di cooperazione tra gli enti locali, che, secondo le finalita' ed i principi della presente legge, decidano di favorire, sviluppare o qualificare la propria attivita' di informazione, comunicazione e relazioni con il pubblico. 2. In particolare, la Regione incentiva la gestione associata di servizi di informazione, comunicazione e relazioni con il pubblico da parte degli enti locali nell'ambito degli interventi di sostegno finanziario di cui all'Art. 33, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e sostiene le iniziative finalizzate ad innovare i servizi di informazione ai cittadini. 3. La Regione promuove interventi di formazione, aggiornamento e qualificazione del personale regionale e, in collaborazione con gli enti locali, del personale ditali enti, addetto alle attivita' di informazione, comunicazione e relazioni con il pubblico, secondo modelli formativi individuati dal piano triennale di cui all'Art. 5, comma 1, lettera b). Le attivita' formative rivolte ai giornalisti sono programmate in collaborazione con l'ordine regionale dei giornalisti e l'associazione stampa toscana. 4. La Regione favorisce e sostiene iniziative, proposte dagli istituti scolastici, dal Parlamento degli studenti e da soggetti che siano espressione della societa' civile, volte alla promozione di forme di educazione all'uso consapevole e critico dei mezzi di informazione e comunicazione.