Art. 18.
                       Interventi di sostegno
    1.   La   giunta   regionale   sostiene,   anche   attraverso  la
realizzazione  di  appositi progetti, le forme di collaborazione e di
cooperazione  tra  gli  enti  locali,  che, secondo le finalita' ed i
principi  della  presente  legge,  decidano di favorire, sviluppare o
qualificare  la  propria  attivita'  di informazione, comunicazione e
relazioni con il pubblico.
    2.  In particolare, la Regione incentiva la gestione associata di
servizi di informazione, comunicazione e relazioni con il pubblico da
parte  degli  enti  locali  nell'ambito  degli interventi di sostegno
finanziario  di  cui  all'Art.  33,  comma 4, del decreto legislativo
18 agosto  2000,  n.  267  (testo  unico delle leggi sull'ordinamento
degli  enti locali), e sostiene le iniziative finalizzate ad innovare
i servizi di informazione ai cittadini.
    3.  La Regione promuove interventi di formazione, aggiornamento e
qualificazione  del  personale regionale e, in collaborazione con gli
enti  locali,  del  personale  ditali enti, addetto alle attivita' di
informazione,  comunicazione  e  relazioni  con  il pubblico, secondo
modelli  formativi individuati dal piano triennale di cui all'Art. 5,
comma  1,  lettera  b). Le attivita' formative rivolte ai giornalisti
sono   programmate  in  collaborazione  con  l'ordine  regionale  dei
giornalisti e l'associazione stampa toscana.
    4.  La  Regione  favorisce  e sostiene iniziative, proposte dagli
istituti  scolastici, dal Parlamento degli studenti e da soggetti che
siano  espressione  della  societa'  civile, volte alla promozione di
forme  di  educazione  all'uso  consapevole  e  critico  dei mezzi di
informazione e comunicazione.