Art. 19. Altri interventi 1. Nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, la Regione e gli enti dipendenti rendono disponibile il collegamento diretto tra le proprie banche dati e le reti civiche locali, tramite l'adozione di sistemi di interconnessione telematica. 2. I programmi applicativi realizzati o specificamente commissionati dalla Regione per la gestione di servizi informatici inerenti le attivita' di informazione, comunicazione e relazioni con il pubblico sono posti a disposizione gratuita degli enti locali perla attivazione di servizi analoghi 3. Nell'ambito di apposite intese con gli enti locali interessati, il personale degli enti locali chiamato a svolgere attivita' di informazione, comunicazione e relazioni con il pubblico puo' effettuare "stage" di formazione o aggiornamento presso le competenti strutture della Regione.