Art. 19.
                          Altri interventi
    1.  Nel  rispetto  della  normativa in materia di tutela dei dati
personali,  la  Regione  e gli enti dipendenti rendono disponibile il
collegamento  diretto  tra  le  proprie banche dati e le reti civiche
locali, tramite l'adozione di sistemi di interconnessione telematica.
    2.   I   programmi   applicativi   realizzati   o  specificamente
commissionati  dalla  Regione  per la gestione di servizi informatici
inerenti  le attivita' di informazione, comunicazione e relazioni con
il  pubblico  sono  posti  a  disposizione gratuita degli enti locali
perla attivazione di servizi analoghi
    3.   Nell'ambito   di   apposite   intese  con  gli  enti  locali
interessati,  il  personale  degli  enti  locali  chiamato a svolgere
attivita'  di informazione, comunicazione e relazioni con il pubblico
puo'  effettuare  "stage"  di  formazione  o  aggiornamento presso le
competenti strutture della Regione.