Art. 2.
                         Oggetto della legge
    1. Sono oggetto della presente legge:
      a) la    disciplina   delle   attivita'   di   informazione   e
comunicazione proprie e degli enti e organismi da essa funzionalmente
dipendenti;
      b) il  concorso allo sviluppo dell'informazione e comunicazione
pubblica   regionale,  attraverso  interventi  volti  a  favorire  il
coordinamento  fra  gli  enti  locali  ed  il  loro  rapporto  con le
rispettive comunita';
      c) la  disciplina  dell'organizzazione  ed il funzionamento del
Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM);
      d) il sostegno alle imprese ed agli altri soggetti operanti nel
settore dell'informazione e comunicazione.