Art. 2. Oggetto della legge 1. Sono oggetto della presente legge: a) la disciplina delle attivita' di informazione e comunicazione proprie e degli enti e organismi da essa funzionalmente dipendenti; b) il concorso allo sviluppo dell'informazione e comunicazione pubblica regionale, attraverso interventi volti a favorire il coordinamento fra gli enti locali ed il loro rapporto con le rispettive comunita'; c) la disciplina dell'organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM); d) il sostegno alle imprese ed agli altri soggetti operanti nel settore dell'informazione e comunicazione.