Art. 20. Definizione 1. Il comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), istituito presso il consiglio regionale, e' organo di consulenza e di gestione della Regione in materia di comunicazioni, nonche' organo funzionale dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata "Autorita'", ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (istituzione dell'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo). Il presente titolo ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento, in attuazione del citato Art. 1, comma 13, della legge n. 249 del 1997 e nel rispetto degli indirizzi generali deliberati dall'autorita' ai sensi della medesima disposizione.