Art. 20.
                             Definizione
    1.   Il   comitato  regionale  per  le  comunicazioni  (CORECOM),
istituito presso il consiglio regionale, e' organo di consulenza e di
gestione  della  Regione  in materia di comunicazioni, nonche' organo
funzionale  dell'Autorita'  per  le  garanzie nelle comunicazioni, di
seguito  denominata "Autorita'", ai sensi e per gli effetti dell'Art.
1,  comma  13,  della  legge  31 luglio  1997,  n.  249  (istituzione
dell'autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni,  e norme sui
sistemi  delle  telecomunicazioni  e  radiotelevisivo).  Il  presente
titolo   ne   disciplina  l'organizzazione  e  il  funzionamento,  in
attuazione del citato Art. 1, comma 13, della legge n. 249 del 1997 e
nel  rispetto  degli  indirizzi generali deliberati dall'autorita' ai
sensi della medesima disposizione.