Art. 21.
                            Composizione
    1.  Il  CORECOM  e'  costituito  da sette componenti, compreso il
presidente, scelti fra persone in possesso dei necessari requisiti di
competenza  ed  esperienza  nel  settore della comunicazione nei suoi
aspetti  culturali, giuridici, economici e tecnologici, documentati e
appositamente valutati.
    2.   Il  presidente  e'  nominato  dal  presidente  della  giunta
regionale  di concerto con il presidente del consiglio regionale. Gli
altri  sei  componenti  sono eletti dal Consiglio regionale, con voto
limitato a tre.
    3.  I  componenti  del  CORECOM  sono  nominati  con  decreto del
presidente  della  giunta  regionale, restano in carica cinque anni e
non sono rieleggibili.
    4.   Nel   corso  della  prima  seduta,  il  comitato  elegge  il
vicepresidente. All'elezione si provvede a scrutinio segreto. Risulta
eletto colui che ha ottenuto il voto della maggioranza dei componenti
il  Comitato.  Qualora  tale maggioranza  non  sia raggiunta, risulta
eletto,  in  seconda votazione, chi abbia ottenuto la maggioranza dei
voti e, in caso di parita', il piu' anziano di eta'.
    5.  Il  presidente  del  consiglio  regionale informa l'autorita'
dell'avvenuta elezione e dell'insediamento del CORECOM.
    6. Al rinnovo del CORECOM si provvede entro sessanta giorni dalla
scadenza del comitato in carica.
    7.  In  caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di
un membro del CORECOM, il consiglio regionale procede all'elezione di
un  nuovo membro che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del
comitato.  Al  componente  che  subentri  quando manca non piu' della
meta'   alla   scadenza  ordinaria  non  si  applica  il  divieto  di
rieleggibilita' di cui al comma 3.