Art. 21. Composizione 1. Il CORECOM e' costituito da sette componenti, compreso il presidente, scelti fra persone in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, documentati e appositamente valutati. 2. Il presidente e' nominato dal presidente della giunta regionale di concerto con il presidente del consiglio regionale. Gli altri sei componenti sono eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a tre. 3. I componenti del CORECOM sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale, restano in carica cinque anni e non sono rieleggibili. 4. Nel corso della prima seduta, il comitato elegge il vicepresidente. All'elezione si provvede a scrutinio segreto. Risulta eletto colui che ha ottenuto il voto della maggioranza dei componenti il Comitato. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, risulta eletto, in seconda votazione, chi abbia ottenuto la maggioranza dei voti e, in caso di parita', il piu' anziano di eta'. 5. Il presidente del consiglio regionale informa l'autorita' dell'avvenuta elezione e dell'insediamento del CORECOM. 6. Al rinnovo del CORECOM si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza del comitato in carica. 7. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di un membro del CORECOM, il consiglio regionale procede all'elezione di un nuovo membro che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del comitato. Al componente che subentri quando manca non piu' della meta' alla scadenza ordinaria non si applica il divieto di rieleggibilita' di cui al comma 3.