Art. 22.
                          Incompatibilita'
    1.   I   componenti  del  CORECOM  sono  soggetti  alle  seguenti
incompatibilita':
      a) politiche:  membro  del  Parlamento  europeo e italiano, del
Governo,  dei  consigli  e  delle  giunte  regionali,  provinciali  e
comunali;   presidente   della   Regione;sindaco;   presidente  della
provincia;  presidente  o  direttore di enti pubblici anche economici
nominato   da   parte  del  Parlamento,  del  Governo,  degli  organi
regionali, provinciali e comunali; componenti di organi esecutivi dei
partiti   e  movimenti  politici,  a  livello  nazionale,  regionale,
provinciale e comunale.
      b) economico-professionali:  amministratore,  socio, dipendente
di  imprese pubbliche e private operanti nel settore radiotelevisivo,
delle   telecomunicazioni,  della  pubblicita',  dell'editoria  anche
multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della
programmazione;  titolare  di rapporti di collaborazione e consulenza
con  i  soggetti  sopra indicati; dipendente della Regione Toscana. I
soci  risparmiatori  delle  societa'  di  capitali  e  delle societa'
cooperative non versano in situazione di incompatibilita'.