Art. 23.
                          D e c a d e n z a
    1.  I  componenti  del CORECOM decadono dall'incarico qualora non
intervengano, senza giustificato motivo tempestivamente comunicato al
presidente  del comitato medesimo, a tre sedute consecutive ovvero ad
un  numero  di  sedute pari alla meta' di quelle effettuate nel corso
dell'anno solare.
    2.  I componenti decadono, altresi', qualora sopravvenga nei loro
confronti  una  delle cause di incompatibilita' di cui all'Art. 22, e
l'interessato non provveda a determinarne la cessazione.
    3. La causa di incompatibilita' e' contestata all'interessato dal
presidente del consiglio regionale, sia d'ufficio sia su segnalazione
del  presidente  del  CORECOM,  con  l'invito  a  presentare  proprie
osservazioni  entro  un termine stabilito e, nel caso di cui al comma
2, a far cessare la causa di incompatibilita' entro trenta giorni dal
ricevimento della contestazione medesima.
    4.  Trascorso  il  termine  di  cui al comma 3, il presidente del
consiglio regionale:
      a) provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa
di  decadenza risulti insussistente, ovvero, nei casi di cui al comma
2, rimossa;
      b) propone   l'adozione   del  provvedimento  di  decadenza  al
consiglio regionale negli altri casi.
    5. Le decisioni di cui al comma 4 sono comunicate all'interessato
e, per conoscenza, al presidente del CORECOM e all'autorita'.
    6.   Le  disposizioni  sulla  decadenza  si  applicano  anche  al
presidente   del  CORECOM.  In  tale  ipotesi,  il  provvedimento  di
archiviazione  o di decadenza e' adottato dal presidente della giunta
regionale  di  concerto  con il presidente del consiglio regionale, a
conclusione dell'istruttoria effettuata da quest'ultimo.