Art. 23. D e c a d e n z a 1. I componenti del CORECOM decadono dall'incarico qualora non intervengano, senza giustificato motivo tempestivamente comunicato al presidente del comitato medesimo, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla meta' di quelle effettuate nel corso dell'anno solare. 2. I componenti decadono, altresi', qualora sopravvenga nei loro confronti una delle cause di incompatibilita' di cui all'Art. 22, e l'interessato non provveda a determinarne la cessazione. 3. La causa di incompatibilita' e' contestata all'interessato dal presidente del consiglio regionale, sia d'ufficio sia su segnalazione del presidente del CORECOM, con l'invito a presentare proprie osservazioni entro un termine stabilito e, nel caso di cui al comma 2, a far cessare la causa di incompatibilita' entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione medesima. 4. Trascorso il termine di cui al comma 3, il presidente del consiglio regionale: a) provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente, ovvero, nei casi di cui al comma 2, rimossa; b) propone l'adozione del provvedimento di decadenza al consiglio regionale negli altri casi. 5. Le decisioni di cui al comma 4 sono comunicate all'interessato e, per conoscenza, al presidente del CORECOM e all'autorita'. 6. Le disposizioni sulla decadenza si applicano anche al presidente del CORECOM. In tale ipotesi, il provvedimento di archiviazione o di decadenza e' adottato dal presidente della giunta regionale di concerto con il presidente del consiglio regionale, a conclusione dell'istruttoria effettuata da quest'ultimo.