Art. 24. Dimissioni 1. Le dimissioni dei componenti il CORECOM sono presentate, tramite il presidente del comitato stesso, al presidente del consiglio regionale. Le dimissioni del presidente sono presentate direttamente dall'interessato al presidente del consiglio regionale e comunicate al presidente della giunta. 2. Il presidente del consiglio regionale prende atto delle dimissioni e provvede agli adempimenti necessari per la sostituzione dei componenti dimissionari. Provvede, altresi', ad informare l'autorita' delle dimissioni e delle relative sostituzioni.