Art. 24.
                             Dimissioni
    1.  Le  dimissioni  dei  componenti  il  CORECOM sono presentate,
tramite   il  presidente  del  comitato  stesso,  al  presidente  del
consiglio  regionale.  Le  dimissioni  del presidente sono presentate
direttamente dall'interessato al presidente del consiglio regionale e
comunicate al presidente della giunta.
    2.  Il  presidente  del  consiglio  regionale  prende  atto delle
dimissioni  e provvede agli adempimenti necessari per la sostituzione
dei   componenti   dimissionari.  Provvede,  altresi',  ad  informare
l'autorita' delle dimissioni e delle relative sostituzioni.