Art. 25.
                       Funzioni del Presidente
    1. Il Presidente del CORECOM:
      a) rappresenta il comitato;
      b) convoca  il  comitato,  determina  l'ordine del giorno delle
sedute,  le  presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni in
esse  adottate;  la  convocazione  del  comitato  e'  obbligatoria se
richiesta da almeno due membri;
      c) cura   i   rapporti   con  gli  organi  della  Regione,  con
l'autorita' e gli altri organi statali.
    2.  In  caso  di  assenza  o  di  impedimento  del presidente, le
relative funzioni sono esercitate dal vicepresidente.