Art. 25. Funzioni del Presidente 1. Il Presidente del CORECOM: a) rappresenta il comitato; b) convoca il comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni in esse adottate; la convocazione del comitato e' obbligatoria se richiesta da almeno due membri; c) cura i rapporti con gli organi della Regione, con l'autorita' e gli altri organi statali. 2. In caso di assenza o di impedimento del presidente, le relative funzioni sono esercitate dal vicepresidente.