Art. 27. Indennita' e rimborsi 1. Al presidente ed ai componenti del CORECOM e' attribuita una indennita' mensile di funzione, per dodici mensilita', il cui importo e' stabilito con deliberazione del consiglio regionale, con riferimento all'indennita' mensile lorda spettante al consigliere regionale. 2. Ai componenti del CORECOM che non risiedono e non hanno la propria sede abituale di lavoro nel luogo di riunione del comitato e' dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio previsto per i dirigenti regionali. 3. Ai componenti del CORECOM che, per ragioni attinenti al loro mandato e diverse dalla partecipazione alle sedute del comitato, si recano in localita' diverse da quella di residenza o abituale di lavoro, e' dovuto il trattamento economico di missione, nonche' il rimborso delle spese di viaggio previsto per i dirigenti regionali. 4. L'assenza senza giustificato motivo ad una seduta del CORECOM, e' comunicata al presidente del consiglio regionale e comporta la riduzione di un sesto dell'indennita' mensile di funzione di cui al comma 1.