Art. 27.
                        Indennita' e rimborsi
    1.  Al  presidente ed ai componenti del CORECOM e' attribuita una
indennita' mensile di funzione, per dodici mensilita', il cui importo
e'   stabilito   con   deliberazione  del  consiglio  regionale,  con
riferimento  all'indennita'  mensile  lorda  spettante al consigliere
regionale.
    2.  Ai  componenti  del  CORECOM che non risiedono e non hanno la
propria sede abituale di lavoro nel luogo di riunione del comitato e'
dovuto,  per  ogni  giornata  di  seduta,  il rimborso delle spese di
viaggio previsto per i dirigenti regionali.
    3.  Ai  componenti del CORECOM che, per ragioni attinenti al loro
mandato  e  diverse dalla partecipazione alle sedute del comitato, si
recano  in  localita'  diverse  da  quella di residenza o abituale di
lavoro,  e'  dovuto  il trattamento economico di missione, nonche' il
rimborso delle spese di viaggio previsto per i dirigenti regionali.
    4. L'assenza senza giustificato motivo ad una seduta del CORECOM,
e'  comunicata  al  presidente  del consiglio regionale e comporta la
riduzione  di  un sesto dell'indennita' mensile di funzione di cui al
comma 1.