Art. 29. Funzioni proprie 1. Il CORECOM svolge le seguenti funzioni proprie: a) funzioni di consulenza e di proposta per il consiglio regionale e la giunta regionale; in particolare: 1) formula pareri per il consiglio regionale e per la giunta regionale in materia di ordinamento delle comunicazioni e di informazione; 2) formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione ai sensi dell'Art. 1, comma 6, lettera a), numeri 1 e 2, della legge n. 249 del 1997, nonche' sui bacini di utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti; 3) formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie di cui all'Art. 3, comma 9, della legge n. 249 del 1997; 4) su richiesta degli organi della Regione, effettua ricerche a supporto di proposte di legge e di provvedimenti regionali nel settore delle comunicazioni; 5) cura il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito nazionale e locale; 6) formula proposte in ordine a forme di collaborazione fra la Regione, il servizio pubblico radiotelevisivo, istituzioni ed organismi culturali, operatori della comunicazione; 7) formula pareri non vincolanti per Fidi Toscana S.p.a. sui progetti oggetto di richiesta di contributi ai sensi dell'Art. 34 della presente legge; 8) propone iniziative inerenti la formazione e la ricerca in materia di comunicazione radiotelevisiva e multimediale; 9) cura ricerche e rilevazioni sull'assetto e sul contesto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nel settore delle comunicazioni, presentando rapporti periodici agli organi della Regione; 10) attua idonee forme di consultazione, sulle materie di sua competenza, con i soggetti operanti nel settore delle comunicazioni, con le associazioni degli utenti, con le istituzioni scolastiche e con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati alle comunicazioni; b) funzioni gestionali: 1) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui all'Art. 3 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva); 2) cura per l'ufficio di presidenza del consiglio regionale gli adempimenti di cui all'Art. 2, comma 1, della legge regionale 14 aprile 1995, n. 65 (disciplina delle spese relative alla campagna elettorale per le elezioni regionali: attuazione della legge 23 febbraio 1995, n. 43), relativi alla pubblicita' delle attivita' di propaganda elettorale a mezzo stampa e radiotelevisiva in occasione delle elezioni regionali.