Art. 29.
                          Funzioni proprie
    1. Il CORECOM svolge le seguenti funzioni proprie:
      a) funzioni  di  consulenza  e  di  proposta  per  il consiglio
regionale e la giunta regionale; in particolare:
        1)  formula pareri per il consiglio regionale e per la giunta
regionale   in  materia  di  ordinamento  delle  comunicazioni  e  di
informazione;
        2) formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale
di  assegnazione  e  di  ripartizione  delle frequenze trasmesso alla
Regione  ai  sensi  dell'Art.  1,  comma 6, lettera a), numeri 1 e 2,
della  legge  n.  249  del 1997, nonche' sui bacini di utenza e sulla
localizzazione dei relativi impianti;
        3) formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva
senza  risorse  pubblicitarie di cui all'Art. 3, comma 9, della legge
n. 249 del 1997;
        4) su richiesta degli organi della Regione, effettua ricerche
a  supporto  di  proposte  di  legge e di provvedimenti regionali nel
settore delle comunicazioni;
        5)  cura  il  monitoraggio  e  l'analisi delle programmazioni
radiofoniche e televisive trasmesse in ambito nazionale e locale;
        6)  formula  proposte in ordine a forme di collaborazione fra
la  Regione,  il  servizio  pubblico  radiotelevisivo, istituzioni ed
organismi culturali, operatori della comunicazione;
        7)  formula pareri non vincolanti per Fidi Toscana S.p.a. sui
progetti  oggetto  di  richiesta  di contributi ai sensi dell'Art. 34
della presente legge;
        8)  propone iniziative inerenti la formazione e la ricerca in
materia di comunicazione radiotelevisiva e multimediale;
        9)  cura  ricerche  e rilevazioni sull'assetto e sul contesto
socio-economico  delle  imprese  operanti  a  livello  regionale  nel
settore  delle  comunicazioni,  presentando  rapporti  periodici agli
organi della Regione;
        10) attua idonee forme di consultazione, sulle materie di sua
competenza,  con i soggetti operanti nel settore delle comunicazioni,
con  le  associazioni  degli utenti, con le istituzioni scolastiche e
con   gli   altri  eventuali  soggetti  collettivi  interessati  alle
comunicazioni;
      b) funzioni gestionali:
        1) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui
all'Art. 3 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (nuove norme in materia
di diffusione radiofonica e televisiva);
        2)  cura  per l'ufficio di presidenza del consiglio regionale
gli  adempimenti  di  cui  all'Art. 2, comma 1, della legge regionale
14 aprile  1995, n. 65 (disciplina delle spese relative alla campagna
elettorale   per   le  elezioni  regionali:  attuazione  della  legge
23 febbraio  1995,  n. 43), relativi alla pubblicita' delle attivita'
di   propaganda  elettorale  a  mezzo  stampa  e  radiotelevisiva  in
occasione delle elezioni regionali.