Art. 30. Funzioni delegate 1. Il CORECOM svolge le funzioni di gestione, garanzia e controllo delegate dall'Autorita' ai sensi dell'Art. 1, comma 13, della legge n. 249 del 1997 e del regolamento adottato dall'Autorita' con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999, di seguito denominato "regolamento dell'Autorita'". 2. Le funzioni di cui al comma 1 sono delegate al CORECOM mediante la stipula delle convenzioni previste dall'Art. 2 del regolamento dell'Autorita', sottoscritte dal presidente dell'autorita', dal presidente della giunta regionale, sentito il presidente del consiglio regionale, e dal presidente del CORECOM, nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate e le risorse assegnate per provvedere all'esercizio delle stesse. 3. Le funzioni delegate sono esercitate dal CORECOM nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dall'autorita'. 4. Nell'esercizio della delega il CORECOM puo' avvalersi degli organi periferici dell'amministrazione statale di cui all'Art. 3, comma 2, del regolamento dell'autorita'.