Art. 30.
                          Funzioni delegate
    1.  Il  CORECOM  svolge  le  funzioni  di  gestione,  garanzia  e
controllo  delegate  dall'Autorita'  ai  sensi dell'Art. 1, comma 13,
della legge n. 249 del 1997 e del regolamento adottato dall'Autorita'
con  deliberazione  n.  53  del 28 aprile 1999, di seguito denominato
"regolamento dell'Autorita'".
    2.  Le  funzioni  di  cui  al  comma  1  sono delegate al CORECOM
mediante  la  stipula  delle  convenzioni  previste  dall'Art.  2 del
regolamento     dell'Autorita',     sottoscritte    dal    presidente
dell'autorita',  dal  presidente  della  giunta regionale, sentito il
presidente  del  consiglio  regionale,  e dal presidente del CORECOM,
nelle  quali  sono  specificate  le  singole  funzioni  delegate e le
risorse assegnate per provvedere all'esercizio delle stesse.
    3. Le funzioni delegate sono esercitate dal CORECOM nell'ambito e
nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dall'autorita'.
    4.  Nell'esercizio  della  delega il CORECOM puo' avvalersi degli
organi  periferici  dell'amministrazione  statale  di cui all'Art. 3,
comma 2, del regolamento dell'autorita'.