Art. 31.
            Programmazione e rendicontazione dell'attivita'
    1.  Entro  il  15  settembre di ogni anno, il CORECOM presenta al
consiglio  regionale  ed  all'autorita' il programma di attivita' per
l'anno  successivo,  suddiviso  in  una  parte relativa alle funzioni
proprie  e l'altra relativa alle funzioni delegate, con l'indicazione
dei  rispettivi fabbisogni finanziari. Il consiglio regionale approva
la  parte relativa alle funzioni proprie, l'autorita' quella relativa
alle funzioni delegate.
    2.  Entro  il  31 marzo  di  ogni  anno,  il  CORECOM presenta al
consiglio  regionale  e  all'autorita'  una relazione conoscitiva sul
sistema  delle  comunicazioni  in  ambito  regionale, con particolare
riferimento  al settore radiotelevisivo e dell'editoria. Il documento
contiene   anche   il   resoconto   dell'attivita'  svolta  nell'anno
precedente,  distinta  in  quella  relativa  alle  funzioni proprie e
quella   relativa   alle   funzioni   delegate,   con  la  rispettiva
rendicontazione   della   gestione   delle  risorse  finanziarie.  Il
consiglio  regionale  approva  la parte della relazione relativa alle
funzioni proprie, l'autorita' quella relativa alle funzioni delegate.
    3.  Il  CORECOM  rende  pubblici,  attraverso opportuni strumenti
informativi, gli atti di cui ai commi 1 e 2.