Art. 31. Programmazione e rendicontazione dell'attivita' 1. Entro il 15 settembre di ogni anno, il CORECOM presenta al consiglio regionale ed all'autorita' il programma di attivita' per l'anno successivo, suddiviso in una parte relativa alle funzioni proprie e l'altra relativa alle funzioni delegate, con l'indicazione dei rispettivi fabbisogni finanziari. Il consiglio regionale approva la parte relativa alle funzioni proprie, l'autorita' quella relativa alle funzioni delegate. 2. Entro il 31 marzo di ogni anno, il CORECOM presenta al consiglio regionale e all'autorita' una relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, con particolare riferimento al settore radiotelevisivo e dell'editoria. Il documento contiene anche il resoconto dell'attivita' svolta nell'anno precedente, distinta in quella relativa alle funzioni proprie e quella relativa alle funzioni delegate, con la rispettiva rendicontazione della gestione delle risorse finanziarie. Il consiglio regionale approva la parte della relazione relativa alle funzioni proprie, l'autorita' quella relativa alle funzioni delegate. 3. Il CORECOM rende pubblici, attraverso opportuni strumenti informativi, gli atti di cui ai commi 1 e 2.