Art. 32.
                       Struttura organizzativa
    1.  Per  l'esercizio  delle  sue funzioni il CORECOM si avvale di
un'apposita  struttura  istituita  presso  il  consiglio regionale ed
individuata  ai  sensi  della  legge  regionale  17 marzo 2000, n. 26
(riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e
personale), e successive modifiche.
    2.  La  dotazione  organica  della struttura di cui al comma 1 e'
determinata   nell'ambito  della  dotazione  organica  del  consiglio
regionale, dopo aver acquisito il parere dell'autorita'.