Art. 32. Struttura organizzativa 1. Per l'esercizio delle sue funzioni il CORECOM si avvale di un'apposita struttura istituita presso il consiglio regionale ed individuata ai sensi della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale), e successive modifiche. 2. La dotazione organica della struttura di cui al comma 1 e' determinata nell'ambito della dotazione organica del consiglio regionale, dopo aver acquisito il parere dell'autorita'.