Art. 33. Dotazione finanziaria 1. Per l'esercizio delle funzioni proprie il CORECOM dispone della dotazione finanziaria ad esso assegnata nell'ambito del bilancio del consiglio regionale. 2. Per l'esercizio delle funzioni delegate il CORECOM dispone delle risorse concordate con l'autorita' nelle convenzioni con cui sono conferite le deleghe. Le risorse assegnate e trasferite dall'autorita' sono iscritte nel bilancio della Regione e confluiscono nel bilancio del consiglio regionale.