Art. 33.
                        Dotazione finanziaria
    1.  Per  l'esercizio  delle  funzioni  proprie il CORECOM dispone
della   dotazione  finanziaria  ad  esso  assegnata  nell'ambito  del
bilancio del consiglio regionale.
    2.  Per  l'esercizio  delle  funzioni delegate il CORECOM dispone
delle  risorse  concordate  con l'autorita' nelle convenzioni con cui
sono   conferite  le  deleghe.  Le  risorse  assegnate  e  trasferite
dall'autorita'   sono   iscritte   nel   bilancio   della  Regione  e
confluiscono nel bilancio del consiglio regionale.