Art. 34.
              Interventi di sostegno agli investimenti
    1.    La    Regione   interviene   finanziariamente,   attraverso
l'erogazione di contributi in conto capitale e in conto interessi, in
favore  delle  imprese e di altri soggetti operanti nei settori della
informazione  e  della  comunicazione,  a sostegno degli investimenti
relativi   a   progetti   di   innovazione  tecnico-produttiva  e  di
miglioramento   degli   standard   di   qualita',  di  realizzazione,
ampliamento, modifica degli impianti e dei processi, di miglioramento
della distribuzione e promozione.
    2.  Allo  scopo di promuovere le associazioni fra operatori della
comunicazione  per la gestione comune di servizi, impianti, attivita'
di  produzione  e  distribuzione,  gli  interventi di sostegno devono
favorire  in  particolare  i  progetti  presentati  da associazioni o
consorzi  di  imprese,  o  da  singole imprese facenti parte di forme
associative.
    3.  I  contributi  non  possono,  in ogni caso, superare per ogni
singolo  beneficiario o intervento, la misura del de minimis definita
dall'Unione  europea  e  non  sono  cumulabili con contributi statali
percepiti al medesimo titolo.
    4.  La Regione interviene altresi' con la concessione di garanzie
sussidiarie  ai  soggetti  beneficiari  dei  contributi  a  fronte di
operazioni di finanziamento e di locazione finanziaria.