Art. 34. Interventi di sostegno agli investimenti 1. La Regione interviene finanziariamente, attraverso l'erogazione di contributi in conto capitale e in conto interessi, in favore delle imprese e di altri soggetti operanti nei settori della informazione e della comunicazione, a sostegno degli investimenti relativi a progetti di innovazione tecnico-produttiva e di miglioramento degli standard di qualita', di realizzazione, ampliamento, modifica degli impianti e dei processi, di miglioramento della distribuzione e promozione. 2. Allo scopo di promuovere le associazioni fra operatori della comunicazione per la gestione comune di servizi, impianti, attivita' di produzione e distribuzione, gli interventi di sostegno devono favorire in particolare i progetti presentati da associazioni o consorzi di imprese, o da singole imprese facenti parte di forme associative. 3. I contributi non possono, in ogni caso, superare per ogni singolo beneficiario o intervento, la misura del de minimis definita dall'Unione europea e non sono cumulabili con contributi statali percepiti al medesimo titolo. 4. La Regione interviene altresi' con la concessione di garanzie sussidiarie ai soggetti beneficiari dei contributi a fronte di operazioni di finanziamento e di locazione finanziaria.