Art. 35.
             Condizioni per l'accesso alle agevolazioni
    1. Hanno titolo per accedere alle agevolazioni finanziarie di cui
all'Art.  34  le  imprese  aventi sede legale e operativa in Toscana,
iscritte  al  registro  degli  operatori  della comunicazione, tenuto
presso il CORECOM ai sensi della legge n. 249 del 1997.
    2.  Non  sono  ammesse  ai  benefici  le  imprese che producono o
diffondono  prodotti  editoriali,  a  stampa  o  radiotelevisivi,  di
carattere  commerciale,  superando  i limiti previsti dalla normativa
vigente  per la pubblicita' radiotelevisiva e del 70 per cento per le
pubblicazioni a stampa.
    3.  Per  essere  ammesse ai benefici, le imprese devono essere in
regola   con   gli  obblighi  di  legge  in  materia  di  trattamento
contrattuale  del  personale  dipendente e di sicurezza nei luoghi di
lavoro,  applicando al personale giornalistico le norme dei contratti
nazionali di lavoro giornalistico.