Art. 35. Condizioni per l'accesso alle agevolazioni 1. Hanno titolo per accedere alle agevolazioni finanziarie di cui all'Art. 34 le imprese aventi sede legale e operativa in Toscana, iscritte al registro degli operatori della comunicazione, tenuto presso il CORECOM ai sensi della legge n. 249 del 1997. 2. Non sono ammesse ai benefici le imprese che producono o diffondono prodotti editoriali, a stampa o radiotelevisivi, di carattere commerciale, superando i limiti previsti dalla normativa vigente per la pubblicita' radiotelevisiva e del 70 per cento per le pubblicazioni a stampa. 3. Per essere ammesse ai benefici, le imprese devono essere in regola con gli obblighi di legge in materia di trattamento contrattuale del personale dipendente e di sicurezza nei luoghi di lavoro, applicando al personale giornalistico le norme dei contratti nazionali di lavoro giornalistico.