Art. 36. P r o c e d u r e 1. La concessione dei contributi e delle garanzie sussidiarie e' effettuata da Fidi Toscana S.p.a., presso la quale la giunta regionale costituisce specifici fondi. 2. Fidi Toscana S.p.a., acquisito il parere non vincolante del CORECOM sui progetti oggetto della richiesta di contributo, provvede alla concessione dei benefici sulla base delle disposizioni approvate dalla giunta regionale, contenenti: a) le tipologie degli interventi ammissibili ai benefici; b) le modalita' di istruttoria, le entita' e i criteri di erogazione dei contributi; c) le procedure di rendicontazione e controllo di efficacia. 3. Il consiglio regionale e' informato annualmente dalla giunta regionale sui benefici erogati.