Art. 36.
                          P r o c e d u r e
    1.  La concessione dei contributi e delle garanzie sussidiarie e'
effettuata  da  Fidi  Toscana  S.p.a.,  presso  la  quale  la  giunta
regionale costituisce specifici fondi.
    2.  Fidi  Toscana  S.p.a., acquisito il parere non vincolante del
CORECOM  sui progetti oggetto della richiesta di contributo, provvede
alla concessione dei benefici sulla base delle disposizioni approvate
dalla giunta regionale, contenenti:
      a) le tipologie degli interventi ammissibili ai benefici;
      b) le  modalita'  di  istruttoria,  le  entita'  e i criteri di
erogazione dei contributi;
      c) le procedure di rendicontazione e controllo di efficacia.
    3.  Il  consiglio regionale e' informato annualmente dalla giunta
regionale sui benefici erogati.