Art. 37.
                      Formazione professionale
    1.  La  Regione  interviene  anche finanziariamente per sostenere
azioni  di  formazione  continua  del  personale delle imprese di cui
all'Art. 34.
    2.  Le  modalita'  attuative  degli interventi sono stabilite con
deliberazione  della  giunta  regionale  nell'ambito  delle procedure
previste   dalla   normativa   vigente   in   materia  di  formazione
professionale.
    3. Gli interventi sono concessi nel rispetto del Regolamento (CE)
n.  68/2001  della  commissione del 12 gennaio 2001, e della relativa
normativa regionale di attuazione.