Art. 37. Formazione professionale 1. La Regione interviene anche finanziariamente per sostenere azioni di formazione continua del personale delle imprese di cui all'Art. 34. 2. Le modalita' attuative degli interventi sono stabilite con deliberazione della giunta regionale nell'ambito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di formazione professionale. 3. Gli interventi sono concessi nel rispetto del Regolamento (CE) n. 68/2001 della commissione del 12 gennaio 2001, e della relativa normativa regionale di attuazione.