Art. 4. Programma annuale 1. La giunta regionale ed il consiglio regionale approvano, secondo le rispettive competenze e nell'ambito dei finanziamenti allocati nelle rispettive unita' previsionali di base (UPB) di riferimento del bilancio pluriennale, entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, il rispettivo programma annuale delle attivita' di informazione e comunicazione, recante indirizzi e previsioni di intervento. Il programma annuale della giunta regionale viene comunicato al consiglio regionale. Il programma comprende indirizzi agli enti dipendenti dalla Regione, una sintetica illustrazione dell'attivita' svolta nell'anno precedente, nonche' specifiche previsioni di verifica dell'efficacia degli interventi di maggiore rilevanza. 2. La giunta regionale ed il consiglio regionale collaborano, attraverso le competenti strutture, nell'elaborazione dei rispettivi programmi annuali, al fine di conseguire efficaci sinergie ed un utile impiego delle risorse e di offrire un riferimento per iniziative integrate con gli enti locali.