Art. 4.
                          Programma annuale
    1.  La  giunta  regionale  ed  il  consiglio regionale approvano,
secondo  le  rispettive  competenze  e  nell'ambito dei finanziamenti
allocati  nelle  rispettive  unita'  previsionali  di  base  (UPB) di
riferimento  del  bilancio  pluriennale,  entro  il  mese di novembre
dell'anno precedente a quello di riferimento, il rispettivo programma
annuale  delle  attivita'  di  informazione  e comunicazione, recante
indirizzi  e  previsioni  di  intervento.  Il programma annuale della
giunta   regionale   viene  comunicato  al  consiglio  regionale.  Il
programma comprende indirizzi agli enti dipendenti dalla Regione, una
sintetica  illustrazione  dell'attivita' svolta nell'anno precedente,
nonche'   specifiche  previsioni  di  verifica  dell'efficacia  degli
interventi di maggiore rilevanza.
    2.  La  giunta  regionale  ed il consiglio regionale collaborano,
attraverso  le competenti strutture, nell'elaborazione dei rispettivi
programmi  annuali,  al  fine  di  conseguire efficaci sinergie ed un
utile   impiego  delle  risorse  e  di  offrire  un  riferimento  per
iniziative integrate con gli enti locali.