Art. 41.
                      Disposizioni transitorie
    1. L'elenco regionale delle imprese radiotelevisive e di editoria
locale,  istituito  ai  sensi dell'Art. 3 della legge regionale n. 62
del  1997  rimane  operante  ai fini del titolo V sino alla effettiva
costituzione  del registro degli operatori della comunicazione di cui
all'Art. 34 della presente legge.
    2.  Alla data di entrata in vigore della presente legge, le somme
residuate  sui  fondi  costituiti presso Fidi Toscana S.p.a. ai sensi
dell'Art.  6,  comma  3,  della  legge  regionale  n.  62  del  1997,
confluiscono nei fondi previsti dall'Art. 36, comma 1.
    3.  Per  l'anno  2002,  i procedimenti amministrativi conseguenti
alla   presentazione  di  domande  di  finanziamento  e  di  garanzia
sussidiaria  per interventi di innovazione tecnologica sono portati a
termine secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 62 del
1997.
    4.  I  componenti  del  CORECOM,  nominati  ai  sensi della legge
regionale n. 10 del 2000, come modificata dalla legge regionale n. 80
del  2000,  restano  in  carica  sino alla scadenza naturale del loro
mandato.
    La  presente  legge  e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.  E¨  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
      Firenze, 25 giugno 2002
                              PASSALEVA
         (Incaricato con D.P.G.R. n. 132 del 22 maggio 2000)
    La  presente  legge  e'  stata  approvata dal consiglio regionale
nella seduta del 19 giugno 2002.