Art. 41. Disposizioni transitorie 1. L'elenco regionale delle imprese radiotelevisive e di editoria locale, istituito ai sensi dell'Art. 3 della legge regionale n. 62 del 1997 rimane operante ai fini del titolo V sino alla effettiva costituzione del registro degli operatori della comunicazione di cui all'Art. 34 della presente legge. 2. Alla data di entrata in vigore della presente legge, le somme residuate sui fondi costituiti presso Fidi Toscana S.p.a. ai sensi dell'Art. 6, comma 3, della legge regionale n. 62 del 1997, confluiscono nei fondi previsti dall'Art. 36, comma 1. 3. Per l'anno 2002, i procedimenti amministrativi conseguenti alla presentazione di domande di finanziamento e di garanzia sussidiaria per interventi di innovazione tecnologica sono portati a termine secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 62 del 1997. 4. I componenti del CORECOM, nominati ai sensi della legge regionale n. 10 del 2000, come modificata dalla legge regionale n. 80 del 2000, restano in carica sino alla scadenza naturale del loro mandato. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E¨ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 25 giugno 2002 PASSALEVA (Incaricato con D.P.G.R. n. 132 del 22 maggio 2000) La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 19 giugno 2002.