Art. 5.
                           Piano triennale
    1.  Il  Consiglio  regionale, su proposta della giunta regionale,
approva,  ai sensi della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (norme
in  materia  di  programmazione  regionale), un piano triennale. Tale
piano contiene:
      a) gli  interventi  di cui all'Art. 18, commi 1 e 2, a sostegno
delle attivita' di informazione e comunicazione degli enti locali;
      b) gli interventi a sostegno della formazione professionale del
personale della Regione e degli enti locali;
      c) gli  interventi  di  cui  all'Art. 34 della presente legge a
sostegno   dello   sviluppo   e   della  qualificazione  del  sistema
dell'informazione locale;
      d) gli  interventi volti alla promozione di forme di educazione
all'uso   consapevole   e   critico   dei  mezzi  di  informazione  e
comunicazione di cui all'Art. 18, comma 4;
      e) gli  interventi  di  formazione  professionale del personale
delle imprese di cui all'Art. 37.