Art. 5. Piano triennale 1. Il Consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, approva, ai sensi della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (norme in materia di programmazione regionale), un piano triennale. Tale piano contiene: a) gli interventi di cui all'Art. 18, commi 1 e 2, a sostegno delle attivita' di informazione e comunicazione degli enti locali; b) gli interventi a sostegno della formazione professionale del personale della Regione e degli enti locali; c) gli interventi di cui all'Art. 34 della presente legge a sostegno dello sviluppo e della qualificazione del sistema dell'informazione locale; d) gli interventi volti alla promozione di forme di educazione all'uso consapevole e critico dei mezzi di informazione e comunicazione di cui all'Art. 18, comma 4; e) gli interventi di formazione professionale del personale delle imprese di cui all'Art. 37.