Art. 6.
                          A t t i v i t a'
    1.  Le  attivita' di informazione sono svolte dagli uffici stampa
degli enti ed hanno ad oggetto:
      a) la cura dei rapporti con i mezzi di informazione di massa;
      b) la  diffusione  delle  informazioni  sulle  attivita'  degli
organi regionali;
      c) la  realizzazione  di  prodotti informativi anche a supporto
delle  attivita'  di  comunicazione  integrata  e della comunicazione
all'interno dell'ente.