Art. 6. A t t i v i t a' 1. Le attivita' di informazione sono svolte dagli uffici stampa degli enti ed hanno ad oggetto: a) la cura dei rapporti con i mezzi di informazione di massa; b) la diffusione delle informazioni sulle attivita' degli organi regionali; c) la realizzazione di prodotti informativi anche a supporto delle attivita' di comunicazione integrata e della comunicazione all'interno dell'ente.