Art. 7. Strutture e personale 1. Al personale addetto agli uffici stampa del consiglio regionale e della giunta regionale e' attribuito, al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2, il contratto nazionale di lavoro giornalistico. 2. La Regione definisce, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le specifiche modalita' normative necessarie alla costituzione di una propria agenzia a cui affidare le attivita' di informazione. 3. In sede di prima applicazione della presente legge e fino all'attuazione di quanto previsto dal comma 2, nei confronti del personale addetto agli uffici stampa del consiglio regionale e della giunta regionale trovano applicazione i contratti collettivi nazionali e decentrati stipulati ai sensi dell'Art. 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150. 4. Gli addetti agli uffici stampa del consiglio regionale, della giunta regionale e degli enti dipendenti dalla Regione che svolgono attivita' di informazione devono essere iscritti all'albo nazionale dei giornalisti. 5. I responsabili degli uffici stampa del consiglio regionale e della giunta regionale devono essere iscritti all'albo nazionale dei giornalisti, elenco professionisti. 6. Al personale degli uffici stampa del consiglio regionale e della giunta regionale per lo svolgimento di attivita' esterne si applica quanto previsto dalla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione del personale), e successive modifiche. 7. In mancanza dei titoli indicati al comma 4, la conferma nelle funzioni del personale che gia' opera negli uffici stampa e' subordinata alla frequenza di qualificati corsi teorico-pratici organizzati con riferimento alle specifiche funzioni.