Art. 7.
                        Strutture e personale
    1.   Al  personale  addetto  agli  uffici  stampa  del  consiglio
regionale  e  della  giunta  regionale  e' attribuito, al verificarsi
delle  condizioni di cui al comma 2, il contratto nazionale di lavoro
giornalistico.
    2. La Regione definisce, entro centottanta giorni dall'entrata in
vigore  della  presente  legge,  le  specifiche  modalita'  normative
necessarie alla costituzione di una propria agenzia a cui affidare le
attivita' di informazione.
    3.  In  sede  di  prima  applicazione della presente legge e fino
all'attuazione  di  quanto  previsto  dal  comma 2, nei confronti del
personale  addetto agli uffici stampa del consiglio regionale e della
giunta   regionale   trovano   applicazione  i  contratti  collettivi
nazionali e decentrati stipulati ai sensi dell'Art. 9, comma 5, della
legge 7 giugno 2000, n. 150.
    4.  Gli addetti agli uffici stampa del consiglio regionale, della
giunta  regionale  e degli enti dipendenti dalla Regione che svolgono
attivita'  di  informazione devono essere iscritti all'albo nazionale
dei giornalisti.
    5.  I  responsabili degli uffici stampa del consiglio regionale e
della  giunta regionale devono essere iscritti all'albo nazionale dei
giornalisti, elenco professionisti.
    6.  Al  personale  degli  uffici stampa del consiglio regionale e
della  giunta  regionale  per  lo svolgimento di attivita' esterne si
applica  quanto  previsto  dalla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26
(riordino  della  legislazione regionale in materia di organizzazione
del personale), e successive modifiche.
    7.  In mancanza dei titoli indicati al comma 4, la conferma nelle
funzioni  del  personale  che  gia'  opera  negli  uffici  stampa  e'
subordinata  alla  frequenza  di  qualificati  corsi  teorico-pratici
organizzati con riferimento alle specifiche funzioni.